Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione nel calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti.

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 4655
Anno: 2022
Pres. Maugeri
Est. Lucchini Guastalla
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: contestualità della stipulapolizza assicurativapresunzione di obbligatorietàprova contraria (cod. civ. art. 1815; d.lgs. n. 385/1993 art. 121)