La clausola floor attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art 34, comma 2°, del codice del consumo, se formulata in maniera chiara e comprensibile

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 4173
Anno: 2024
Pres. Maugeri
Est. Lucchini Guastalla
Voce principale: Mutuo
Voci secondarie: c.d. clausola flooresclusione (cod.civ. artt. 1341-1342; d.lgs. n. 206/2005 artt. 33 - 34)qualificazionevessatorietà