Nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio grava sull’intermediario l’obbligo di assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell’impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito. Anche nel caso di polizza assicurativa stipulata dall’intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all’attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa.

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 3576
Anno: 2024
Pres. Maugeri
Est. Carriero
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: cessione del quintofattispecie (dpr n. 180/1950 art. 54)mancata attivazione garanzie assicurativeobblighi a carico dell’intermediarioperdita dell’impiegoregole di trasparenza informativa