La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che – non essendo il cessionario ‘cliente’ dell’intermediario – la domanda proposta all’Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli