Accertata l’applicabilità, ratione temporis, della normativa della Banca d’Italia ai fini della verifica del superamento del tasso soglia laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l’intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG