In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione.

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 21676
Anno: 2021
Pres. Lapertosa
Est. Lucchini Guastalla
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: costo totale del creditocriteri (art. 11 – octies d.l. n. 73/2021)disciplina applicabileestinzione anticipataius superveniensrimborsabilità dei costi c.d. “up front”sentenza Lexitor