Con riferimento alle fideiussioni stipulate dopo il 5 maggio 2005, le clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI – di cui la Banca d’Italia ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza con Provvedimento n. 55/2005 – non possono ex se considerarsi anticoncorrenziali e dunque nulle. Infatti, il Provvedimento sopra indicato non può considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 16511
Anno: 2022
Pres. Maugeri
Est. Lucchini Guastalla
Voce principale: Garanzie personali
Voci secondarie: clausole lesive della concorrenzafattispeciefideiussione omnibusnullità