Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 218/2017 all’art. 126-sexies del T.U.B. attraverso la soppressione del previgente comma 5 e l’introduzione del comma 4-bis, non hanno carattere innovativo, poiché ribadiscono la necessità di un giustificato motivo alla base delle proposte unilaterali di modifiche contrattuali relative ai servizi di pagamento, ove il cliente è un consumatore, a conferma della previsione già precedentemente in essere in forza dell’abrogato comma 5.
La proposta al consumatore di introduzione della modalità di pagamento tramite bonifico istantaneo, ai sensi dell’art.126-sexies, comma 4-bis, del T.U.B., può essere validamente formulata se corredata da una informazione completa e corretta delle relative caratteristiche.
Tale non è quella che si limiti a evidenziare il costo del bonifico istantaneo, a conferma implicita della nuova opportunità offerta al destinatario, senza indicazione della caratteristica della irrevocabilità della operazione, determinativa dell’aumento del rischio in capo all’ordinante.