new

La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo al momento dell’acquisto dei BFP (e successivamente in costanza di rapporto) non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare al sottoscrittore il Foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. L’omissione dell’intermediario: 1)pregiudica il diritto e l’interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato funzionale all’effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione; 2)obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 11113
Anno: 2025
Pres. Sirena
Est. Tina
Voce principale: Documenti di legittimazione
Voci secondarie: fattispecie (cod.civ. artt. 2935 - 2941 - 2946; d.m. 19 dicembre 2000 - art. 3; d.m. 6 ottobre 2004 art. 6)mancata consegna del foglio informativoprescrizioneresponsabilità dell’intermediariorichiesta rimborsorisarcimento del danno