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Con l’atto di accollo le parti possono limitare il debito oggetto dell’accollo medesimo con conseguente riduzione delle pretese che la banca può vantare nei confronti dell’accollante, vincolando la sua obbligazione ai costi (ivi compresi gli interessi di preammortamento) il cui pagamento venga a scadenza successivamente all’accollo

(MDC)
Collegio di Bologna
Decisione n. 728
Anno: 2025
Pres. Sillani
Est. Vella
Voce principale: Mutuo
Voci secondarie: accollo parzialefattispecie (cod. civ. art 1273)interessi di preammortamentoprevisioni contrattuali