La messa a disposizione da parte dell’intermediario di modalità telematiche per le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni di un contratto bancario, se accettata dal cliente, è pacificamente ritenuta dall’ABF coerente con il dettato normativo. L’assenza di prova in ordine all’esecuzione della prevista attività istruttoria ai fini della applicazione della CIV ne determina l’illegittimità.

(MDC)
Collegio di Bologna
Decisione n. 2160
Anno: 2023
Pres. Marinari
Est. Costa
Voce principale: Contratto bancario in genere
Voci secondarie: assenza di provaCIV (commissione istruttoria veloce)illegittimità (d.lgs. n. 385/1993 art. 118)istruttoria e criterilegittimitàmodalità telematicamodifica unilaterale delle condizioni contrattuali