L’avvio del procedimento istruttorio dell’intermediario volto a valutare il merito di credito del richiedente il finanziamento non può contribuire a creare alcun affidamento giuridicamente rilevante in merito all’effettiva conclusione del contratto di finanziamento, essendo in questa prospettiva irrilevante anche la durata più o meno lunga dell’iter dell’istruttoria.

(MDC)
Collegio di Bologna
Decisione n. 18982
Anno: 2021
Pres. Marinari
Est. Berti Arnoaldi Veli
Voce principale: Mutuo
Voci secondarie: asserita violazione delle regole di correttezza e buona fede nelle trattativediniegofattispecieinfondatezza (cod. civ. artt. 1175 e 1375)insindacabilitàmerito creditizio