Ai sensi di legge, la conclusione dei contratti bancari deve avvenire per iscritto. Il requisito della forma scritta ad substantiam comporta che non è invocabile il meccanismo dell’accettazione “per facta concludentia”

(MDC)
Collegio di Bologna
Decisione n. 13433
Anno: 2022
Pres. Marinari
Est. Petrazzini
Voce principale: Contratto bancario in genere
Voci secondarie: assenza della forma scrittaeffetti (d.lgs. n. 385/1993 artt.117 - 119 - 125 bis - 127)nullità