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Sulla base della specifica disciplina di settore, il documento informatico su cui è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 cod. civ. e soddisfa il requisito della forma scritta.

(MDC)
Collegio di Bari
Decisione n. 1343
Anno: 2024
Pres. Tucci
Est. Bartolomucci
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: asserita assenza di forma scrittafattispecieinfondatezza (cod. civ. art. 2702; d.lgs n. 385/1993 artt. 117 - 119 - 125 bis; d. lgs. n. 82/2005)sottoscrizione digitale del contratto