Quando nel computer del cliente venga scaricato uno specifico malware (c.d. man in the browser, di difficile identificabilità e particolarmente insidioso) per l’esecuzione fraudolenta di operazioni di home banking, viene esclusa la colpa grave del cliente sempreché il computer sia stato dotato di un adeguato programma di antivirus.

(MDC)
Collegio di Bologna
Decisione n. 13280
Anno: 2022
Pres. Marinari
Est. Lucarelli
Voce principale: Strumenti di pagamento
Voci secondarie: frode informaticahome bankingresponsabilità dell’intermediario (d.m. n. 112/2007 art. 8; d.lgs. n. 11/2010 art. 10)