Dallo scorso aprile, i Fondi di investimento alternativi possono concedere prestiti ai consumatori. Entro il 16 ottobre prossimo la Banca d'Italia detterà la disposizioni attuative per regolare gli obblighi di trasparenza dei FIA nei nuovi servizi bancari. Riusciranno a competere con le banche? Di certo ci sarà nuovo lavoro per l'ABF
1. Il d. lgs. 13 marzo 2026 n. 39 di recepimento della direttiva UE 2024/927 del 13 marzo 2024 relativa, in particolare, alla concessione di prestiti da parte di Fondi di investimento alternativi (FIA) attribuisce nuove, inedite attribuzioni al sistema ABF, attraverso la modifica (ex art. 1, co. 1, lett. s) del previgente art. 46 – quater del Testo unico della finanza (TUF) nella parte in cui prevede:
i) la possibilità di erogare crediti oltre che a soggetti diversi dai consumatori (già contemplata dalla omologa, previgente disposizione del TUF) agli stessi consumatori;
ii) che nei confronti dei gestori di FIA italiani e di FIA UE per crediti erogati in Italia a valere sul proprio patrimonio trovino applicazione anche le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I – bis (credito immobiliare ai consumatori) e II (credito ai consumatori) del Testo unico bancario (TUB) in aggiunta a quelle già previste di cui al Capi I e III;
iii) soprattutto, l’applicazione alle relative controversie dell’art. 128 – bis TUB che determina il conseguente obbligo di adesione da parte dei gestori di tali FIA al sistema di risoluzione stragiudiziale ivi delineato e regolato. Come anticipato, la modifica sembra determinata dall’allargamento della funzione creditizia dei FIA anche ai consumatori. In realtà, pure con la previgente limitazione del credito ai soli non consumatori, l’art. 128 – bis appariva, a dispetto della sua espressa esclusione, almeno in parte applicabile sia soggettivamente con riguardo al perimetro dei legittimati attivi al ricorso (che abbraccia anche i non consumatori) sia oggettivamente con riguardo alla portata delle disposizioni generali di trasparenza bancaria, relative alla clientela bancaria nel suo indeterminato insieme.
Le nuove disposizioni si applicano dal 16 aprile 2026. A Banca d’Italia è assegnato il compito di dettare (entro il 16 ottobre dello stesso anno) disposizioni attuative della novellata norma del TUF.
2. La Banca d’Italia ha, per ciò che qui rileva, conseguentemente posto in pubblica consultazione (dalla fine del maggio scorso) le modifiche regolamentari alle proprie norme sub primarie in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari, per un verso, di quelle che disciplinano l’attività dell’ABF, per altro verso. Sostanzialmente consistono, per entrambi i plessi normativi, nella inclusione tra i loro destinatari dei gestori di FIA italiani e UE abilitati a concedere nel territorio nazionale crediti a valere sul proprio patrimonio.
In particolare, quanto alle norme di trasparenza, viene loro estesa l’applicazione delle sezioni regolamentari relative alle disposizioni di carattere generale (sez. I), alla pubblicità e all’informazione precontrattuale (sez. II), ai contratti (sez. III), alle comunicazioni alla clientela (sez. IV), alle tecniche di comunicazione a distanza (sez. V), ai controlli e ai requisiti organizzativi (sez. X e XI). Si applicano altresì, ratione materiae, le norme contemplate dalle sez. VI – bis (credito immobiliare ai consumatori) e VII (credito al consumo) al ricorrere delle rispettive fattispecie.
3. In ordine alla richiamata modifica normativa, è stato in prima battuta osservato che “si tratta di una scelta che accresce la contendibilità del mercato e la concorrenza rispetto al canale bancario, ma che colloca anche i FIA che investono in crediti in un’area in cui la protezione del cliente finale e i profili di condotta diventano molto più sensibili”, aggiungendosi che “la novità è significativa ma anche potenzialmente esposta a criticità applicative e di vigilanza” (v. F. DI CARLO – F. RAYNAUD, Gestione collettiva del risparmio: il nuovo assetto nella riforma del TUF, in Dir. banc., 9 aprile 2026, p. 8).
È, mi pare, una valutazione certo molto sintetica e sommaria ma sostanzialmente equilibrata (anche se forse troppo ottimistica) che pare riferirsi, ex latere civis, ai possibili vantaggi rivenienti dall’ingresso di nuovi operatori nel mercato del credito non omettendo di alludere, quanto al versante dell’offerta, ai rilevanti costi transattivi (sub specie, costi di applicazione della legge sui quali è sempre utile rileggere il fondamentale contributo di A. M. POLINSKY, Una introduzione all’analisi economica del diritto, II ed., Roma, 1992) che graveranno sui gestori di tale categoria di fondi.
Premessa la scontata considerazione che l’attività di erogazione del credito appare fisiologicamente estranea ai tradizionali e consolidati compiti (scilicet, alla professionalità) delle società di gestione di fondi comuni, vale solo qui ricordare il peso economico del complesso reticolo normativo (di discipline primarie e sub primarie) che governa l’amplissima materia sussunta nel sintagma trasparenza bancaria.
Al quale si aggiunge l’ampliamento e il consolidamento per sedimentazioni progressive del c.d. “diritto secondo”, segnatamente in tema di clausole abusive nei contratti dei consumatori, “sino a far maturare la sensazione che possa occupare il banco per intero e imporsi come nuovo diritto comune” (così S. PAGLIANTINI – R. PARDOLESI, C’era una volta il contratto…, in Foro it. 2025, V, c. 485) indotto dai noti formanti giurisprudenziali domestici e soprattutto da quelli della Corte di giustizia UE [dalla sorte del decreto ingiuntivo non opposto relativo a contratti infestati da clausole della specie e ora anche alla medesima sorte del giudicato nel processo a cognizione piena (Corte giust. UE 18 dic. 25) al c.d. garante consumatore; dalla nota sentenza c.d. Lexitor in tema di estinzione anticipata dei finanziamenti alle ancora incerte ricadute della recente sentenza c.d. Polska etc., etc.] al punto da prefigurare, con riguardo alla valutazione del merito creditizio nell’interesse del consumatore, l’idea “che una parte, a mo’ di encomiabile buon samaritano, debba prendersi cura dell’interesse dell’altra” (PAGLIANTINI – PARDOLESI, cit., c. 499). Senza (si fa per dire) considerare il diritto prodotto dall’ABF negli oltre quindici anni dalla sua istituzione.
Osservo solo, al riguardo, che gioverebbe a nuovi operatori del settore (oltre che a fini di educazione finanziaria) poter disporre di un genere letterario ormai obsoleto quale una periodica rassegna ragionata dei principali orientamenti che, insieme a Raffaele Lener, proponemmo in un volume ormai in parte superato di oltre cinque anni or sono (v. G. L. CARRIERO – R. LENER, Tutela del cliente e “giurisprudenza” ABF, nella collana dei Quaderni di Minerva Bancaria, ROMA, 2020). L’auspicio è che, in tempi di intelligenza artificiale, il relativo sito web dell’ABF possa supplire per il tramite della massimazione di una ordinata (e oculata) scelta delle principali decisioni dei Collegi territoriali e di quello di coordinamento.
4. Quanto esposto (insieme ai costi organizzativi a carico dei gestori di questi fondi per la istituzione degli appositi uffici reclami e per gli adempimenti procedimentali imposti dalla vigente disciplina, nonché alle loro ridotte dimensioni) induce prima facie a ritenere economicamente complesso e difficile il loro competere con il sistema bancario e finanziario nella erogazione di crediti ai consumatori.
La luce in fondo al tunnel è, anche in questo caso, rappresentata dalla semplificazione e dal miglioramento qualitativo della produzione normativa a beneficio tanto della competitività del sistema quanto della stessa platea dei potenziali sovvenuti, non sempre in grado di elaborare consapevolmente le informazioni ricevute e, soprattutto, di sopportarne i sottesi costi transattivi in un contesto di “razionale ignoranza”. La recente memoria della Banca d’Italia alla Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione prova a muoversi nel senso indicato, che risulterebbe importante anche per rendere effettivi gli scopi della innovazione in parola. Ma, per l’ennesima volta, in ciò il più è ancora da fare. Purché non accada che dum Romae consulitur…con quello che segue.
* Relazione svolta nel corso della Tavola rotonda al convegno La Riforma del Testo Unico della Finanza: lineamenti e prospettive; Pescara, 18/19 settembre 2026. Valutazioni e opinioni esclusivamente personali