Focus ABF
Le decisioni che contano

La rubrica che FCHub offre ai propri lettori ha l’obiettivo di selezionare tra le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario quelle più innovative e di maggiore impatto. La qualità dell’attività è garantita da un apposito Comitato di Redazione (v. riquadro) che vaglia e presenta le decisioni più interessanti pronunciate dai sette Collegi in cui l’Abf è articolato. Per semplicità di ricerca e velocità di reperimento, le decisioni sono indicizzate attraverso una voce principale di riferimento e altre voci secondarie.

Comitato di redazione

  • Giuseppe Leonardo Carriero (co-editor)
  • Raffaele Lener (co-editor)
  • Pierfrancesco Bartolomucci
  • Veronica Carriero
  • Maria Domenica Ciace
  • Italo Maria Maioli Castriota Scanderbech
  • Francesca Parrillo

Filtri per la ricerca

Anno
ABF anno
Collegio
ABF collegio
Voce principale
ABF voce principale
La clausola floor attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, se formulata in maniera chiara e comprensibile
(MDC)
Collegio di: Coordinamento
Pres. Maugeri
Est. Lucchini Guastalla
Decisione n. 4173
Anno 2024
Voce principale: Mutuo
Voci secondarie: c.d. clausola flooresclusione (cod.civ. artt. 1341-1342; d.lgs. n. 206/2005 artt. 33 - 34)qualificazionevessatorietà
Nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio grava sull’intermediario l’obbligo di assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell’impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito. Anche nel caso di polizza assicurativa stipulata dall’intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all’attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa.
(MDC)
Collegio di: Coordinamento
Pres. Maugeri
Est. Carriero
Decisione n. 3576
Anno 2024
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: cessione del quintofattispecie (dpr n. 180/1950 art. 54)mancata attivazione garanzie assicurativeobblighi a carico dell’intermediarioperdita dell’impiegoregole di trasparenza informativa
Costituisce presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia il riscontro, da parte del segnalante, di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza. L’assenza di preavviso – che non rappresenta un requisito di  validità della segnalazione - ha rilievo solo a fini risarcitori, ove il danno sia provato.
(MDC)
Collegio di: Napoli
Pres. Carriero
Est. Nervi
Decisione n. 1955
Anno 2024
Voce principale: Centrale dei rischi
Voci secondarie: assenza dei presupposti sostanzialiesclusione (cod I: Fchub. civ. - art. 1335; d.lgs. n. 385/1993 - art 125)illegittimitàrisarcimento del dannosegnalazione a sofferenza
Ai sensi di legge, le parti possono liberamente stabilire le condizioni che, nell’ambito dei contratti di factoring, regolano la cessione dei crediti con particolare riguardo a quelle concernenti i presupposti per l’operatività della compensazione volontaria.
(MDC)
Collegio di: Napoli
Pres. Carriero
Est. Perlingieri
Decisione n. 692
Anno 2024
Voce principale: Factoring
Voci secondarie: fattispecie (cod. civ. art. 1252)inammissibilitàrichieste restitutorieriqualificazione dei contratti
Nell’ipotesi di accollo del debito gravante su un immobile acquistato, l’intermediario accollatario che non aderisca al contratto di accollo ha comunque l’obbligo di riconoscere la contitolarità, in capo all’accollante, del debito restitutorio nonché il subentro del medesimo nella posizione debitoria dell’accollato alle medesime condizioni cui questi è obbligato.
(MDC)
Collegio di: Palermo
Pres. Maugeri
Est. Piraino
Decisione n. 1825
Anno 2024
Voce principale: Mutuo
Voci secondarie: accolloeffettifattispecie (cod. civ. artt. 1273 - 1315 - 1375)violazione degli obblighi di cooperazione e informazione
Sulla base della specifica disciplina di settore, il documento informatico su cui è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 cod. civ. e soddisfa il requisito della forma scritta.
(MDC)
Collegio di: Bari
Pres. Tucci
Est. Bartolomucci
Decisione n. 1343
Anno 2024
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: asserita assenza di forma scrittafattispecieinfondatezza (cod. civ. art. 2702; d.lgs n. 385/1993 artt. 117 - 119 - 125 bis; d. lgs. n. 82/2005)sottoscrizione digitale del contratto