approfondimenti/regolazione
Il mercato del crowdfunding è pronto a partire

Dall’11 novembre 2023 solo i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati in base alla nuova normativa europea possono operare. Il loro numero è in crescita. Ecco chi sono gli italiani che hanno ottenuto il via libera dalla Banca d'Italia

Giulia Agostini
giulia-agostini-1558364007

Per crowdfunding – letteralmente “finanziamento collettivo” – si intende una forma di finanza alternativa a quella tradizionale, attraverso la quale progetti personali o professionali di singoli individui e piccole imprese possono essere finanziati direttamente da una moltitudine di soggetti (anche piccoli risparmiatori). Il fornitore di servizi di crowdfunding, invero, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’incontro tra la domanda (da parte di chi ha bisogno di fondi) e l’offerta (da parte di chi vuole investire).

  • Il Regolamento ECSP

Le piattaforme di crowdfunding sono state tra i primi fenomeni Fintech a essere oggetto di studio e di analisi da parte di organismi internazionali ed europei. Guardando, in particolare, al contesto dell’Unione europea, la sempre più estesa diffusione di questa forma di finanziamento alternativo ha spinto il legislatore europeo a interessarsi a questo fenomeno, definendone la disciplina con il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (“Regolamento ECSP”) entrato in vigore il 9 novembre 2021 e seguito dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell’EBA e dell’ESMA.

Tra gli obiettivi del Regolamento ECSP vi è quello di contribuire a fornire alle piccole e medie imprese (“PMI”) l’accesso ai finanziamenti e a completare l’Unione dei mercati dei capitali.

In altri termini, il Regolamento ECSP mira a creare un mercato del crowdfunding a livello di Unione europea, per offrire, in particolare alle PMI – “cuore pulsante” dell’economia – un diverso canale di accesso ai finanziamenti. Ciò avviene tramite l’introduzione di una disciplina armonizzata in tema di prestazione di servizi di crowdfunding, organizzazione, autorizzazione e vigilanza dei fornitori di tali servizi all’interno dell’Unione europea, superando gli ostacoli dovuti alle differenze tra le normative nazionali (laddove) esistenti e permettendo, così, la prestazione transfrontaliera dei servizi, nell’ottica di agevolare al meglio la crescita delle PMI e incoraggiando gli investimenti in questo settore tramite il rafforzamento della fiducia da parte degli investitori.

Il Regolamento ECSP non disciplina tutte le tipologie di crowdfunding esistenti. Nella definizione di “servizi di crowdfunding” prevista dal Regolamento ECSP, infatti, sono ricompresi esclusivamente il lending-based crowdfunding, che consiste nell’attività di intermediazione nella concessione di prestiti, e l’investment-based crowdfunding, che consiste nell’attività di collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione di ordini di clienti, ai sensi della MiFID II, relativamente ai valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding (i.e., strumenti di capitale di società a responsabilità limitata non soggette a restrizioni che, di fatto, ne impedirebbero il trasferimento).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento ECSP i servizi di crowdfunding forniti a consumatori titolari di progetti – quindi le piattaforme peer to peer lending continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale – e le offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5.000.000 di euro.

Come anticipato, sono tre gli attori coinvolti nella prestazione dei servizi di crowdfunding:

  • coloro che propongono progetti da finanziare;
  • gli investitori che finanziano i progetti proposti;
  • il fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare gli altri due soggetti sulla piattaforma che gestisce.

Il titolare del progetto non deve necessariamente essere una persona giuridica, ma non può, come anticipato, essere un consumatore.

All’interno della categoria degli investitori il Regolamento ECSP opera una distinzione tra investitori sofisticati, più esperti, e investitori non sofisticati, nei confronti dei quali la tutela è rafforzata (i.e., più pregnanti obblighi di informazione attiva e passiva in capo ai fornitori e il diritto riconosciuto all’investitore non sofisticato di godere di un breve periodo di riflessione di quattro giorni di calendario entro cui ritirare la propria offerta, senza motivazioni o penali).

Il terzo attore coinvolto, il fornitore di servizi di crowdfunding, può svolgere tali servizi solo se persona giuridica stabilita nell’Unione, autorizzata ai sensi del Regolamento ECSP dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita e che rispetta i requisiti organizzativi e operativi e le regole di condotta dettagliatamente indicate nel Regolamento ECSP.  Sono previste naturalmente esenzioni specifiche con riferimento ai fornitori che, in virtù di diverse autorizzazioni, siano già destinatari di specifici regimi prudenziali (quali enti creditizi, imprese di investimento, IP e IMEL).

Oltre a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente vigila sull’attività dei fornitori, può revocare l’autorizzazione concessa al ricorrere delle situazioni individuate dal Regolamento ECSP e – al ricevimento della comunicazione con la quale il fornitore di servizi di crowdfunding comunica l’intenzione di svolgere l’attività anche in altri Stati membri – trasmette tali informazioni alle autorità competenti di questi Stati.

Le autorità competenti, poi, sono tenute a cooperare tra loro e con l’ESMA, che tiene e aggiorna costantemente il registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento.

Come anticipato, il Regolamento ECSP è entrato in vigore il 9 novembre 2021 e prevedeva un periodo transitorio di un anno – poi esteso a due (fino al 10 novembre 2023) – per permettere agli operatori già attivi ai sensi del diritto nazionale di conformarsi alle previsioni del Regolamento e ottenere l’autorizzazione. Dall’11 novembre 2023, dunque, possono operare esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati in base alla nuova normativa europea e che, come tali, sono iscritti nell’apposito registro tenuto dall’ESMA.

  • L’adeguamento della disciplina italiana al Regolamento ECSP

L’Italia ha dato attuazione al Regolamento con il d. lgs. 30 del 10 marzo 2023 che ha modificato il TUF e, inter alia, ha individuato, quali Autorità nazionali competenti in materia, la Banca d’Italia e la Consob, che, con il protocollo d’intesa del 19 giugno 2023, hanno definito gli ambiti di cooperazione.

La Consob – competente per il rilascio dell’autorizzazione, sentita la Banca d’Italia, a SIM e fornitori specializzati di servizi di crowdfunding – ha adottato con Delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 il “Regolamento in materia di servizi di crowdfunding”, che disciplina particolari aspetti del procedimento di concessione e revoca dell’autorizzazione, alcuni obblighi informativi verso le Autorità competenti e verso il pubblico, nonché le comunicazioni di marketing.

La Banca d’Italia – competente per il rilascio dell’autorizzazione, sentita la Consob, a banche, IP, IMEL e intermediari 106 TUB – il 2 agosto 2023 ha pubblicato gli “Orientamenti di vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding” – in materia di governo societario, controlli interni, valutazione dell’idoneità degli esponenti e obblighi di due diligence sui titolari dei progetti  – e il  22 novembre 2023 ha aperto la consultazione pubblica del “Documento di consultazione sulle Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese” in tema di obblighi informativi dei fornitori di servizi verso le Autorità competenti.

  • I fornitori italiani autorizzati ai sensi del Regolamento ECSP

Come anticipato, lo scorso 10 novembre ha rappresentato una data “spartiacque”: oltre quella data, infatti, le sole piattaforme autorizzate hanno potuto continuare a operare nel settore.

Tale scadenza ha comportato una vera e propria accelerazione nell’esame e nella concessione delle autorizzazioni: se a fine agosto risultavano autorizzati circa 58 fornitori nell’Unione europea, tra settembre e il 10 novembre il numero di fornitori registrati è salito a più di 110.

Ad oggi, le piattaforme italiane autorizzate dalla Consob e iscritte al registro tenuto dall’ESMA sono 11, e, segnatamente: Fundera, Concrete Investing, BuildBull, Walliance, Ener2Crowd, Yeldo Crowd, Mamacrowd, Doorway, Backtowork, Crowdfundme e Rendimento Etico.

  • Conclusioni

Con l’entrata in vigore del Regolamento ECSP e lo spirare del periodo transitorio si è assistito a una razionalizzazione del numero di operatori nel settore.

Ora, si attende di conoscere quali saranno i prossimi sviluppi di questo mercato, specie sotto il profilo della maggiore interazione con gli altri paesi dell’Unione europea e dell’interesse degli investitori stranieri alle raccolte di titolari di progetti italiani.

Condividi questo articolo