L’obbligo di preavviso di cui all’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti nonché l’obbligo di preavviso di cui all’art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti.Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 4632
Anno: 2023
Pres. Maugeri
Est. Alvisi
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: effetti (cod. civ. artt. 1175 - 1337 - 1365; d.lgs. n. 385/1993 - art 125)estensionepreavvisosegnalazioni in SIC