La messa a disposizione da parte dell’intermediario di modalità telematiche per le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni di un contratto bancario, se accettata dal cliente, è pacificamente ritenuta dall’ABF coerente con il dettato normativo. L’assenza di prova in ordine all’esecuzione della prevista attività istruttoria ai fini della applicazione della CIV ne determina l’illegittimità.