Fuori dal caso del cd. “credito finalizzato” (relativo alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni o servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni o servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari), nel cui ambito non è ricompresa l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, la violazione delle regole concernenti la riserva d’attività determina la nullità del contratto stipulato.

(MDC)
Collegio di Napoli
Decisione n. 5966
Anno: 2022
Pres. Carriero
Est. Caggiano
Voce principale: Contratto bancario in genere
Voci secondarie: apertura di credito revolvingnullità (cod. civ. artt. 1175 1284 1338 1375 1418; d.lgs. n. 209/1995; d.lgs n. 141/2010 art. 12)soggetto non abilitato