L’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 11679
Anno: 2021
Pres. Lapertosa
Est. De Carolis
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: ammontarecriteri determinativi (d.lgs. n. 385/1993 art. art. 125 sexies)estinzione anticipataindennizzo