Ugo Vigna
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Ugo Vigna, laureato nel 2015 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università L.U.M.S.A. di Roma, con una tesi intitolata “La libertà di stabilimento delle società di capitali nell’Unione Europea”, fa parte dal 2015 dello studio legale Vietti & Associati, sede di Roma.

Nel 2013 e 2014 ha partecipato ai corsi di specializzazione International Financial Law and Regulation e European Company Law, presso la London School of Economics and Political Science di Londra.

Nel 2016 ha conseguito, presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma, il Master in Diritto d’Impresa con una tesi finale sul project financing e project bond.

E’ cultore della materia presso la cattedra di diritto societario europeo e comparato della Facoltà di Economia dell’Università U.N.I.N.T. di Roma.

E’ fellow student del LL.M. in International Financial Law presso il King’s College di Londra.

Le sue aree di specializzazioni sono il diritto societario, commerciale e fallimentare.

Ha pubblicato su FCHub:

Regolazione

L’introduzione di una apposita disciplina normativa nel panorama legislativo comunitario volta a regolare le operazioni di fusione transfrontaliera ha rappresentato un fondamentale e necessario passo in avanti per lo sviluppo del mercato unico europeo, accrescendone la sua competitività a livello globale. Invero, una regolamentazione precisa e puntuale di siffatte complesse operazioni, effettuate, il più delle volte, al fine di realizzare al contempo sia una riorganizzazione aziendale sia il trasferimento della sede sociale in altro Paese membro, con conseguente mutamento della legge applicabile, ha consentito di trasporre legislativamente alcuni dei principi in materia già propugnati a livello giurisprudenziale. In tal senso, può dirsi che l’introduzione di una tale normativa dedicata si inserisce nel più ampio quadro della libertà di stabilimento riconosciuta alle società nell’Unione Europea e ne costituisce, quindi, una delle modalità di attuazione. La libertà di stabilimento, ad ogni modo, non deve ritenersi esaurita né nella possibilità di aprire agenzie, succursali o filiali in altro Stato Membro (c.d. libertà di stabilimento secondaria) né nel libero accesso alle attività autonome e al loro esercizio e nella costituzione e gestione di imprese in altro Stato membro (c.d. libertà di stabilimento primaria) ma, come espressamente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito anche “CGUE”) nella sentenza SEVIC, deve estendersi, altresì, al riconoscimento di operazioni di fusione transfrontaliera.