La Legge di bilancio 2017 ha introdotto un’incentivazione fiscale del risparmio a lungo termine che consiste nell’esenzione dai redditi di capitale e diversi derivanti dagli strumenti finanziari che compongono il PIR e nell’esenzione dall’imposta di successione relativa agli stessi strumenti finanziari in caso di trasferimento mortis causa. Successivamente l’art. 57, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato la disciplina contenuta nella Legge di bilancio 2017 e le Linee Guida del Dipartimento delle Finanze del MEF del 4 ottobre u.s., dopo aver brevemente ricordato gli obiettivi dell’agevolazione in esame e le caratteristiche fondamentali dell’investimento, ne analizzano nel dettaglio diversi aspetti anche in relazione all’operatività delle società fiduciarie. Senza pretese di completezza, si analizzano, nel prosieguo, alcuni caratteri essenziali dei piani di risparmio a lungo termine in argomento.
L’investimento in PIR può avere una consistenza variabile nel tempo, è “personalizzabile” e “flessibile” e può avvenire costituendo un proprio PIR, investendo in OICR o in polizze assicurative. Le società fiduciarie possono svolgere un ruolo rilevante costruendo esse stesse PIR o amministrando con o senza intestazione PIR.
Soggetti destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche in possesso congiuntamente di alcuni requisiti: deve trattarsi di soggetti che, salvo casi particolari, abbiano residenza fiscale in Italia; non è consentito alla stessa persona fisica di essere titolare contemporaneamente di più di un PIR, ma non è impedito alla medesima persona di chiudere un PIR e aprirne un altro (è possibile il trasferimento del PIR da un intermediario o impresa di assicurazione ad un altro, fermo restando che il trasferimento non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari); le persone fisiche non possono condividere un piano con altre persone (ne deriva, dunque, che una persona può essere intestataria di un solo PIR e un PIR può avere un solo intestatario). L’agevolazione riguarda tutte le persone fisiche indipendentemente dalla loro età, per cui anche un minorenne potrà essere titolare di un PIR.
Tra i rapporti attraverso cui possono essere costituiti i PIR, rientrano anche quelli di amministrazione fiduciaria. Sul punto il MEF ha precisato che:
Infatti, il PIR può essere costituito attraverso un rapporto di custodia o amministrazione titoli, di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con annesso conto corrente di appoggio, esercitando però l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato (art. 6, d.lgs. n. 461 del 1997) e avvalendosi di: intermediari abilitati all’applicazione del regime del risparmio amministrato; imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato ovvero imprese di assicurazioni non residenti che operano nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti residenti.
Il PIR può essere, inoltre, costituito da un altro stabile rapporto (c.d. rubrica fondi), anche mediante la “mera” sottoscrizione di quote o azioni di un OICR “PIR conforme”.
Da ultimo, un PIR può essere costituito mediante un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione “PIR conforme”: in tal caso, secondo quanto chiarito dal MEF, non è richiesto l’esercizio dell’opzione per il regime del risparmio amministrato, giacché il rapporto origina solo redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater), t.u.i.r.. Nulla osta a che tale polizza possa poi essere fiduciariamente intestata.