approfondimenti/politica economica
Una Europa instabile può affrontare la sfida della solidarietà?

L’Unione Europea è oggi alla resa dei conti con la storia. Quale direzione si deciderà di intraprendere per attraversare la crisi ed uscirne fuori? Ripercorrendo la filosofia di fondo che ha ispirato la strutturazione dell’Unione Economica e Monetaria e come sia stata riflessa nel Trattato di Maastricht, l'autore esamina gli strumenti elaborati in ambito europeo per la risoluzione delle crisi, e ne valuta l’idoneità ad affrontare l’emergenza sanitaria ed economica causata dalla diffusione del Covid-19.

Gregorio Salatino
Salatino

1. L’Unione Economica e Monetaria elaborata con il Trattato di Maastricht

Nella teoria economica esiste un legame molto stretto tra moneta e i confini territoriali dello Stato emittente: i confini dello Stato, infatti, delimitano in genere anche l’estensione della relativa unione monetaria. Lo Stato, pertanto, tra i confini sottoposti alla propria sovranità, “tiene le redini” sia della politica monetaria che della politica economica. 

Questo è importante, in quanto un’unione monetaria, per essere “sostenibile”, deve essere “controbilanciata” da misure di politica economica in grado di risolvere i cd. “shock asimmetrici”, e cioè quegli eventi negativi che colpiscono solamente una regione che fa parte dell’unione monetaria, causando un calo della produzione e dell’occupazione.

In una “zona monetaria ottimale”, lo Stato, disponendo anche della politica economica, può fronteggiare gli shock asimmetrici attraverso trasferimenti di ricchezza a supporto della zona colpita.

Ciò segna nettamente la differenza con l’Unione Economica e Monetaria (“UEM”) che è stata elaborata con il Trattato di Maastricht, all’esito del “compromesso” tra Germania e Francia. 

Come si evince dall’art. 119 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), l’UEM si regge su due pilastri: la politica monetaria, che è competenza esclusiva dell’Unione, e la politica economica, che invece rimane di competenza degli Stati. Ciò che residua in capo all’Unione, rispetto alla politica economica, è solo un coordinamento delle politiche economiche degli Stati (art. 119, comma 1, TFUE). Nell’Unione Europea, pertanto, vi è un’unica politica monetaria, ma tante politiche economiche quanti sono gli Stati che partecipano all’Eurozona. Ogni Stato, pertanto, salvo il “coordinamento” da parte dell’Unione Europea, detiene la responsabilità della propria politica economica e la sorte del proprio debito pubblico. 

In aggiunta a ciò, il Trattato di Maastricht non aveva apprestato alcun meccanismo per la risoluzione degli “shock asimmetrici”. Ciò in quanto in sede di redazione del Trattato prevalse la linea tedesca, secondo la quale, se gli Stati avessero rispettato le “regole di bilancio”, il sistema non sarebbe mai e poi mai potuto andare in crisi. 

Questa impostazione, in realtà, risulta miope innanzitutto sotto il punto di vista storico. È stato infatti autorevolmente sostenuto che in qualsiasi sistema economico-monetario non vi è dubbio sul “se” una crisi  economico-monetaria potrà realizzarsi; ma solo sul “quando” questa crisi si realizzerà.

A causa della mancata previsione di strumenti per la risoluzione di “shock asimmetrici”, l’UEM è stata definita da alcuni studiosi non solo una zona monetaria “non” ottimale, ma addirittura un sistema “instabile” (che prima o poi sarebbe collassato). 

2. Il sistema di vigilanza circa il rispetto delle “regole di bilancio”.

Come detto, l’UEM è stata strutturata sulla convinzione per cui, se gli Stati avessero rispettato le “regole di bilancio”, il sistema non sarebbe mai potuto andare in crisi.

Ma chi controlla se gli Stati stanno rispettando le regole di bilancio?

Si è ritenuto che “il mercato” potesse essere in grado di esercitare tale controllo. L’efficienza della politica economica dei singoli Stati sarebbe stata misurata attraverso il termometro dei tassi d’interessi: se uno Stato è molto indebitato avrà maggiori difficoltà a reperire finanziamenti sul mercato e sarà costretto a riconoscere agli investitori tassi d’interesse più alti. 

Il controllo da parte del “mercato”, quindi, dovrebbe porre un freno al “moral hazard” dei singoli Stati, spingendoli a perseguire politiche economiche di “equilibrio di bilancio” e pertanto, a non contrarre una quantità eccessiva di debiti che poi non sarebbero in grado di rimborsare. 

Questa “filosofia di fondo” è stata riflessa negli artt. 123  e 125 del TFUE, disposizioni queste che rappresentano i capisaldi della disciplina dell’assistenza finanziaria nel contesto dell’Unione Europea. 

In particolare, ai sensi dell’art. 123 TFUE, né la Banca Centrale Europea, né le Banche centrali nazionali possono fornire alcuna forma di assistenza finanziaria né all’Unione Europea né agli Stati membri o a loro enti territoriali; né possono procedere all’acquisto “diretto” dei titoli di debito degli Stati membri o dei loro enti territoriali.

Ciò significa che qualora uno Stato membro abbia bisogno di finanziamenti, non potrà reperirli tramite il sistema europeo delle Banche Centrali, dovrà necessariamente reperirli sul mercato. 

L’art. 125 TFUE (la cd. “no transfer clause” o “no bail out clause”), in aggiunta, dispone che né l’Unione Europea, né i singoli Stati membri risponderanno o si faranno carico degli impegni assunti da un altro Stato membro o da suoi enti territoriali. 

Pertanto, ove uno Stato membro sia eccessivamente indebitato, né l’Unione Europea né gli altri Stati membri potranno “venire in soccorso” e aiutarlo a ripianare i debiti.

 La ratio della disposizione non è solo quella di “avvertire” gli Stati membri (come detto, ciascuno Stato dovrà essere oculato, il proprio debito non potrà essere condiviso né con altri Stati né con l’Unione); ma anche di “avvertire” il mercato: gli investitori che operano nel mercato devono infatti stare attenti alla solvibilità dello Stato cui prestano i soldi, perché se poi detto debitore dovesse risultare insolvente, non potranno fare affidamento sulle risorse patrimoniali dell’Unione o degli altri Stati membri. 

La disposizione, pertanto, è funzionale alla misurazione della “salute finanziaria” degli Stati tramite il termometro dei tassi d’interesse. Se gli Stati membri potessero fare affidamento sulle risorse degli altri Stati o dell’Unione, i tassi d’interesse non rispecchierebbero fedelmente la reale situazione dello Stato indebitato. 

Unica eccezione al “duro regime” dettato dagli artt. 123 e 125 TFUE è rappresentato dall’art. 122 TFUE, che consente, seppur “a determinate condizioni” l’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro che si trovi in difficoltà “a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo” (si precisa che l’art. 122 TFUE non è stato ritenuto applicabile in relazione alle crisi del debito in quanto l’elevato indebitamento non può essere considerato una circostanza che sfugge al controllo dello Stato). 

I redattori del Trattato di Maastricht non hanno però riposto una “fiducia assoluta” sull’attività di sorveglianza del mercato. In aggiunta a questa, pertanto, sono state previste una serie di regole, consacrate nel “Patto di Stabilità e Crescita”, finalizzate al raggiungimento, da parte dei singoli Stati, dell’obiettivo dell’equlibrio di bilancio. 

Ebbene, alla prova dei fatti, sia la vigilanza del mercato, che le regole del Patto di Stabilità e Crescita si sono rivelate inefficaci.

Quanto al controllo del mercato, il presupposto di partenza è risultato parzialmente scorretto. Il mercato infatti reagisce alle variazione del debito pubblico in modo non “tempestivo” (quindi quasi mai “riflette” la reale situazione dello Stato in un dato momento), e comunque la “valutazione” oscilla secondo un “codice binario”: si passa dal “va tutto bene” al “va tutto male”, e la variazione avviene in maniera improvvisa e imprevedibile.

Quanto al Patto di Stabilità e Crescita, l’impianto sanzionatorio che esso prevedeva è da sempre rimasto “inapplicato”. L’effettiva applicazione delle regole, infatti, è stata lasciata alla “discrezione” del Consiglio, e quindi, in ultima analisi, alla valutazione “politico-diplomatica” degli Stati membri. Tante volte gli Stati hanno sforato i parametri concordati ma, nella storia del Patto di Stabilità e Crescita non è mai stata applicata una sanzione.

All’interno di questa cornice, negli anni 2008-2012, l’Unione Europea si è trovata a doversi confrontare con la crisi che, partendo dalla Grecia, si è poi diffusa, a mo’ di contagio agli altri noti paesi “deboli” dell’Eurozona. Scoprendo di essere completamente impreparata. 

3. Gli strumenti messi in atto per fronteggiare la crisi degli anni 2008-2012.

Trovandosi a rincorrere la crisi, l’Unione Europea ha posto in essere negli anni 2008-2012 varie misure. Ricordiamo, tra le altre, alcune misure finalizzate all’inasprimento di misure già esistenti (ad esempio, le modifiche finalizzate a rendere il Patto di Stabilità e Crescita più efficace); misure pur non già esistenti, comunque finalizzate a ribadire il concetto del “pareggio di bilancio” (il riferimento è al cd. Fiscal Compact, che ha imposto agli Stati membri di recepire la regola del pareggio di bilancio nelle rispettive legislazioni, “preferibilmente” con disposizioni di rango costituzionale); misure finalizzate ad un migliore coordinamento delle politiche economiche degli Stati (ad es. il “semestre europeo”, il “calendario di bilancio comune” per cui ogni anno gli Stati membri devono presentare alla Commissione Europea il progetto di legge di bilancio, e l’istituzione all’interno di ogni singolo Stato di organi indipendenti di analisi di bilancio – in Italia è stato a tal fine istituito l’Ufficio parlamentare di bilancio); misure finalizzate a sostenere la liquidità nell’area Euro (i programmi “LTRO” – Longer Term Refinancing Operation e “OMT” – Outright Monetary Transactions); e, per finire, la tanto discussa istituzione del Meccanismo Economico di Stabilità (MES), più noto come Fondo Salva Stati.

Ci occuperemo, un po’ più nel dettaglio, delle ultime due misure menzionate, e cioè del programma OMT e dell’istituzione del Fondo Salva Stati, che costituiscono il nuovo crisis management system dell’Unione Europea. La legittimità di queste misure è stata tra l’altro oggetto di attento scrutinio da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare riguardo alla possibile violazione degli articoli 123 e 125 TFUE. 

3.1. Il programma OMT.

Il programma OMT è stato annunciato nel 2012, dopo che Mario Draghi in seguito al “discorso di Londra”, aveva promesso che “Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”.

Il programma prevede che la BCE possa procedere ad acquisti illiminati di titoli di debito pubblico di Stati membri in difficoltà sul mercato secondario (quindi, non direttamente dagli Stati membri). È essenziale per l’attuazione del programma che lo stato in difficoltà abbia ottenuto assistenza da parte del Fondo Salva Stati.

La Corte Costituzionale della Germania (Bundesverfassungsgericht), con rinvio pregiudiziale, aveva richiesto alla Corte di Giustizia di esprimersi, tra le altre cose, circa la compatibilità del programma rispetto al divieto di cui all’art. 123 TFEU (che, ricordiamo, vieta alla BCE e alle banche centrali degli Stati membri l’acquisto diretto dei titoli di debito degli Stati membri). La Corte di Giustizia con la sentenza Gauweiler (6 giugno 2015, C – 62/14) ha in linea di principio escluso la violazione dell’art. 123 TFUE in quanto la disposizione vieta alle Banche centrali l’acquisto diretto (e quindi, “direttamente” dagli Stati membri) dei titoli di debito, ma non esclude che le Banche centrali possano procedere all’acquisto dei titoli sul mercato secondario (cioè, da soggetti che, in precedenza, avevano acquistato i titoli dagli Stati). 

Tuttavia, onde evitare “l’aggiramento” dell’art. 123 TFUE, la Corte ha precisato che gli acquisti di titoli di debito effettuati dalle Banche centrali sul mercato secondario devono comunque essere “contornati” da tutta una serie di accorgimenti, al fine di evitare che tali operazioni possano avere un “effetto equivalente” rispetto all’acquisto diretto presso gli Stati membri emittenti. In particolare, secondo la Corte di Giustizia, è necessario che l’acquisto sia limitato “ad alcuni tipi di titoli emessi soltanto dagli Stati membri impegnati in un programma di aggiustamento strutturale”. Quindi, in sintesi, che lo Stato “beneficiario”, stia rispettando una “rigorosa condizionalità”.

3.2. L’istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (il cd. Fondo Salva Stati).

L’istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (il cd. “Fondo Salva Stati”) è l’altra misura “straordinaria” che è stata adottata al fine di fronteggiare la crisi finanziaria. 

Come detto, l’Unione Economica e Monetaria tratteggiata nel Trattato di Maastricht era stata fondata sul presupposto – errato – che il sistema non potesse mai andare in crisi. Non era pertanto stato previsto alcun meccanismo di “trasferimento di ricchezza” in favore di Stati che stessero attraversando un periodo di difficoltà (anzi, per rendere “efficiente” il controllo da parte del mercato, era stata addirittura inserita la “no transfer clause” di cui all’art. 125 TFEU che espressamente vietava – e vieta – ogni forma di aiuto).

Il Fondo Salva Stati, pertanto, avrebbe la funzione di tappare questa “falla di sistema”.

Ai sensi dell’art. 3 del trattato che lo istituisce, il Fondo Salva Stati ha l’obiettivo di “mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, … a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri”. Il Considerando (2) del trattato precisa tuttavia che “La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”.

L’istituzione del Fondo Salva Stati è stata molto dibattuta, e le questioni circa la sua legittimità sono state sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare, si era lamentato che attraverso l’istituzione del Fondo Salva Stati, gli Stati membri stessero creando “un’istituzione internazionale autonoma e permanente al fine di eludere i divieti e le restrizioni stabiliti dalle disposizioni del Trattato FUE relative alla politica economica e monetaria” (cioè, essenzialmente, per eludere i divieti e le restrizioni di cui all’art. 125 TFUE).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza Pringle (27 novembre 2012, C – 370/12) ha dissipato ogni dubbio circa la legittimità del Fondo Salva Stati, e ha fornito utili indicazioni ai fini dell’ “attivazione” dell’assistenza finanziaria nel contesto dell’Europa Unita.

La Corte ha infatti sostenuto, in linea di principio, che l’art. 125 TFUE – secondo cui l’Unione o uno Stato membro “non risponde né si fa carico degli impegni” di un altro Stato membro – “non è diretto a vietare all’Unione e agli Stati membri la concessione di qualsiasi forma di assistenza finanziaria ad un altro Stato membro”. Ha poi chiarito che l’attivazione dell’assistenza finanziaria è compatibile con l’art. 125 TFUE quando siano rispettate tre condizioni: 1) l’assistenza finanziaria sia “indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso”; 2) sia “soggetta a condizioni rigorose”; 3) lo Stato membro che riceve l’assistenza finanziaria, resti “responsabile dei propri impegni nei confronti dei suoi creditori”. 

La Corte di Giustizia precisa inoltre alcuni principi importanti: il Fondo Salva Stati non assumerà su di sé i debiti dello Stato beneficiario, né si farà in alcun modo garante di detti debiti (lo Stato beneficiario, quindi, rimane pienamente responsabile per i suoi debiti). Al contrario, l’assistenza finanziaria da parte del Fondo Salva Stati comporta per lo Stato beneficiario la contrazione di un nuovo debito nei confronti del Fondo, che dovrà poi essere rimborsato in un importo “maggiorato con un margine adeguato”. 

L’assistenza finanziaria prestata dal Fondo Salva Stati, pertanto, non solo non comporta alcuna “condivisione dei debiti” tra lo Stato membro beneficiario e gli altri Stati membri (o tra lo Stato membro beneficiario e l’Unione Europea o il Fondo); ma è anche espressamente precisato che i finanziamenti ricevuti non sono “a fondo perduto”, dovranno essere rimborsati con l’applicazione di “un margine adeguato”.

Questi, pertanto, sono i principi che “governano” l’assistenza finanziaria nell’ambito dell’Unione Europea.  

3.3. La “rigorosa condizionalità”. 

Qualche considerazione in più merita il requisito della “rigorosa condizionalità” che, come abbiamo visto, è presupposto indispensabile sia per l’attivazione del programma OMT che per ricevere assistenza finanziaria da parte del Fondo Salva Stati.

La “rigorosa condizionalità” comporta una pesante compressione della sovranità dello Stato beneficiario, il quale sarà “commissariato” dalla cd. Troika, e “costretto” ad adottare misure “lacrime e sangue” finalizzate alla riduzione del debito. Queste misure di austerity hanno spesso messo in ginocchio le popolazioni coinvolte, violandone, tra l’altro, i diritti umani.

Vi è infatti una connotazione culturalmente punitiva che è insita nella “rigorosa condizionalità”: in tedesco, la parola “Schuld” significa “debito”, ma significa anche “colpa”. È pertanto come se la necessità di ripianare i debiti sia considerata una colpa da far scontare ad un popolo intero. 

La “rigorosa condizionalità”, ad ogni modo, si è rivelata il più delle volte un’esperienza fallimentare. A fronte dei sacrifici che impone alle popolazioni, non è risultata in grado, successivamente, di rilanciare la crescita sostenibile dello Stato assoggettato alle misure.  

Ciò non deve però far ritenere che essa sia in toto sbagliata. Ha, a mio avviso, una ratio che, in ultima istanza, è anche condivisibile. Una crisi del debito pubblico non può considerarsi dovuta a circostanze che sfuggono al controllo dello Stato interessato. Una crisi del debito pubblico, infatti, è innanzitutto frutto di tutta una serie di scelte – infelici – di politica economica e di bilancio. 

Se certe prassi che hanno determinato l’insorgere di una crisi non vengono cambiate, ogni forma di assistenza finanziaria non potrà mai essere efficiente: è infatti ipotizzabile che i finanziamenti erogati verrano “sperperati”, con perdite non solo per lo Stato beneficiario, ma anche per i finanziatori che potrebbero avere difficoltà a vedersi rimborsati gli importi erogati. 

L’ideale pertanto sarebbe forse trovare una via di mezzo. Optare sì per una condizionalità, che sia però “flessibile”, e “misurata” in modo da esser sempre, di volta in volta, rispettosa dei diritti umani delle popolazioni interessate.

Tale graduazione dovrebbe poter essere facilmente perseguibile, atteso che i Trattati non forniscono una definizione di “rigorosa condizionalità”.   

 4. L’Unione Europea alle prese con il Covid-19.   

L’Unione Europea è ora chiamata ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Pur essendo cambiato il tipo di emergenza – quella attuale, appunto, è un’emergenza sanitaria, mentre quella degli anni 2008-2012 era stata un’emergenza finanziaria – l’impressione che si è avuta è sempre la stessa: che cioè l’Europa non sia “equipaggiata”.

Eppure, nel TFUE vi sono alcune norme che attribuiscono poteri ad organi dell’Unione che potrebbero (o avrebbero potuto) fornire una base giuridica per eventuali azioni in ambito europeo. Ad esempio, l’art. 168, comma 5, TFUE, attribuisce agli organi dell’Unione il potere di “adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera…”; e gli artt. 196 e 222 TFUE, che sono finalizzati a rafforzare la cooperazione (e la solidarietà) tra gli Stati dell’Unione per far fronte a “calamità naturali”.

Nonostante si tratti di un’emergenza (innanzitutto) sanitaria, la discussione in ambito europeo si è incentrata quasi esclusivamente sugli aspetti economici della crisi (si segnala tuttavia il programmato utilizzo di 3 miliardi del bilancio dell’UE per finanziare i programmi “Emergency Support Instrument” e “RescEU” finalizzati all’acquisto comune di materiale sanitario, quale mascherine e respiratori polmonari, nonché alla mobilizzazione di medici per fronteggiare la crisi sanitaria nei paesi colpiti). 

Quali primi provvedimenti, la Commissione Europea ha “allentato” le regole sugli aiuti di Stato (consentendo così agli Stati di porre in essere varie misure per sostenere le attività imprenditoriali) e ha attivato la “clausola di salvaguardia” del Patto di Stabilità e Crescita (sospendendone, pertanto, l’applicazione). La BCE, a sua volta, attraverso i programmi “APP” (Asset Purchase Programme) e “PEPP” (Pandemic Emergency Purchase Programme) sta provvedendo all’acquisto, da marzo a dicembre, di un ammontare addizionale di titoli di Stato pari al 4,5% del PIL. 

Il nodo cruciale, ancora da sciogliere, riguarda le misure da adottare per fornire agli Stati l’ulteriore liquidità di cui hanno bisogno per fronteggiare l’emergenza (sia sanitaria che economica).

Vi sono due posizioni tra loro contrastanti. Il fronte dei cd. “paesi del Nord” (Germania, Olanda, Austria e Finlandia) ritiene che la crisi debba essere fronteggiata con gli strumenti esistenti. Essenzialmente, gli Stati membri bisognosi di assistenza finanziaria potranno accedervi tramite ricorso al Fondo Salva Stati. Come noto, l’accesso all’assistenza del Fondo Salva Stati presuppone che i beneficiari accettino la “rigorosa condizionalità”, cosa che, allo stato attuale, i paesi più indebitati “non possono permettersi”.

Il fronte dei “paesi del Sud” (capeggiato dall’Italia, e composto, tra gli altri, da Francia e Spagna), invece, insiste per l’emissione di “eurobonds” (o “covid-bonds” o “coronabonds”) per finanziare le spese sanitarie e per la ripresa economica. Il vantaggio sarebbe quello di usare la forza e, soprattutto, l’ “affidabilità” dell’Unione Europea per reperire fondi attraverso l’emissione di titoli a lungo termine e (soprattutto) a rendimenti bassissimi. 

L’intransigenza dei paesi del Nord non è a mio avviso condivisibile. 

Il Fondo Salva Stati era stato istituito come meccanismo finalizzato a risolvere shock asimmetrici. Nel caso attuale, siamo alla presenza di uno shock “simmetrico”, perché l’emergenza sanitaria, come abbiamo visto, non ha confini, riguarda tutti. E il contagio non è ascrivibile a colpa da parte di nessuno. 

Sarebbe limitante e, soprattutto, poco efficace, affrontare un’emergenza di portata “generale”, con una misura che è stata pensata per fronteggiare emergenze circoscritte ad un’area “particolare”, che, tra l’altro, sono ascrivibili a responsabilità dello Stato in crisi (le condotte “dissolute” di uno Stato che nel tempo si è indebitato eccessivamente possono essere “corrette” attraverso la “rigorosa condizionalità”, i.e. con riforme macroeconomiche finalizzate all’austerity. Ma come si fa invece a “correggere” un’emergenza sanitaria con “connessa emergenza economica” con misure di austerity?). 

Sono attualmente in atto negoziati finalizzati a trovare un punto di incontro tra le due posizioni. Tra le varie ipotesi si discute, in particolare, sull’utilizzo di linee di credito messe a disposizione dal Fondo Salva Stati, con basso tasso d’interesse e condizionalità light e uguale per tutti (bisognerà, però vedere quanto potrà essere light la condizionali: da alcune parti si è ipotizzato che la condizionalità possa anche solamente consistere nell’obbligo di impiegare i fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19). Un’altra ipotesi riguarda l’intervento della Banca Europea degli Investimenti, previo un aumento di capitale, per mobilitare finanziamenti aggiuntivi per le imprese. A queste misure si aggiungerebbero, tra le altre, l’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione Europea per sostenere i sistemi sanitari, le piccole e medie imprese, e il mercato del lavoro; e il programma “Sure”, per finanziare la cassa integrazione nei paesi colpiti.

Sembrerebbe invece persistere l’ostracismo nei confronti degli “eurobonds”. 

Questo strumento – ricordiamo – era stato a suo tempo proposto da Jacques Delors per finanziare grandi progetti europei, in particolar modo, infrastrutture transeuropee. Nel periodo post crisi Lehman Brothers l’ipotesi eurobonds fu però colpita da un certo discredito. Vi erano state infatti proposte che prevedevano l’utilizzo degli eurobonds quale mezzo per “mutualizzare i debiti sovrani”. Si trattava di proposte definite improvvide: la condivisione dei debiti non è infatti compatibile con i Trattati (come ci insegna la sentenza Pringle). 

Per riprendere (e finalmente attuare) il progetto degli eurobonds, sarebbe pertanto necessario respingere le posizioni improvvide di “mutualizzazione dei debiti”: non potranno essere condivisi né i debiti passati, né i debiti futuri. Quanto ai debiti espressamente contratti per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica, potrebbe ipotizzarsi una clausola di “esclusione di solidarietà”, per cui ogni singolo Stato sarà esclusivamente responsabile del rimborso dei fondi che ha effettivamente utilizzato.

È vero che l’adozione degli eurobonds richiederebbe tempo, e il tempo attualmente scarseggia. A mio avviso, tuttavia, una misura non esclude l’altra.

Mentre si strutturano gli eurobonds, potrebbero nel frattempo utilizzarsi le linee di credito del Fondo Salva Stati con condizionalità light, e tutte le altre misure che sono attualmente in studio e/o in corso di implementazione.

Ad ogni modo, è fuori discussione che nell’attuale scenario emergenziale, misure di austerity e/o la “stretta condizionalità” dovranno necessariamente essere messe al bando.

5. Conclusioni. 

Alla luce di quanto sopra, bisogna porsi un interrogativo. Come può una mera unione monetaria instabile, fronteggiare un’emergenza sanitaria (ed economica) che non conosce confini? L’Unione Europea, e i singoli Stati che la compongono, si trovano oggi di fronte ad un bivio. In che direzione si deciderà di andare? Gli Stati membri intenderanno fare ciascuno per sé, rimanendo indifferenti rispetto alle sorti del vicino (opzione magari invitante per i paesi ricchi, meno conveniente per i paesi poveri), oppure porranno in essere azioni concertate e finalizzate alla solidarietà? Le scelte che verrano prese in questi giorni saranno sottoposte al giudizio della storia.

A mio avviso è difficile ipotizzare che uno Stato che oggi sia ricco, possa rimanere tale anche in futuro, se più della metà degli Stati d’Europa dovessero collassare. 

Non è questo il momento di innalzare muri, ma di costruire ponti, perché nessuno si salva da solo. La speranza è che da questa tragica esperienza, l’Europa instabile, possa elevarsi in un’unione solidale, più vicina al sogno degli Stati Uniti d’Europa, e non, invece, implodere su sé stessa, con effetti negativi per tutti.