Damiano Alessandri
Alessandri

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Regolazione

L’attribuzione ad uno dei contraenti del diritto di modifica unilaterale di un contratto di durata in corso di esecuzione si giustifica in funzione della necessità di porre rimedio alle cc. dd. sopravvenienze contrattuali e, più in generale, di porre rimedio all’incompletezza connaturata a ogni contratto senza determinare lo scioglimento del vincolo negoziale. Sotto il profilo dell’ambito di applicazione delle varie discipline dello ius variandi, possono distinguersi due scelte di politica legislativa: un approccio unitario, consistente nell’introduzione di una regolamentazione applicabile ad ogni tipo di rapporto bancario, e un approccio “per prodotto”, che si concreta nella previsione di regole differenziate a seconda che il contratto sia di credito, di deposito o di pagamento. Il primo è proprio degli ordinamenti italiano e spagnolo. Il secondo invece è tipico dell’esperienza giuridica francese, britannica, irlandese e statunitense. In posizione peculiare si colloca la Germania, in cui lo ius variandi è disciplinato unicamente dalle norme di recepimento del diritto europeo e, conseguentemente, la disciplina dall’ambito applicativo più ampio è quella in tema di clausole abusive.