Andrea Vianelli
Vianelli

Andrea Vianelli collabora con lo studio legale internazionale K&L Gates LLP, sede di Milano e concentra prevalentemente la sua attività in materia societaria e commerciale stragiudiziale, con particolare riguardo ad operazioni di M&A, fornendo consulenza ad acquirenti e venditori nell’ambito di operazioni cross-border, quali fusioni, acquisizioni, spin-offscarve-outs, acquisizioni con indebitamento ed operazioni di restructuring societario.

Nel 2014 ha svolto un’esperienza presso un primario studio legale italiano a Padova. Nello stesso anno, ha svolto un corso presso la London School of Economics and Political Science, a Londra, studiando European Company Law, e, nel 2013, ha partecipato quale Delegato al 44th UNCITRAL Working Group on Insolvency law a Vienna. Si è laureato nel 2016 presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, con una tesi sperimentale in doppia lingua intitolata “Minoranze e creditori nella fusione: le tutele in Italia, Regno Unito e U.S.A.”.

Andrea è inoltre autore di svariati articoli in tema di fusione ed altre operazioni straordinarie in prospettiva comparata con i principali ordinamenti di Common Law, pubblicati presso le principali riviste giuridiche digitali italiane.

Ha pubblicato su FCHub:

Regolazione

L’introduzione di una apposita disciplina normativa nel panorama legislativo comunitario volta a regolare le operazioni di fusione transfrontaliera ha rappresentato un fondamentale e necessario passo in avanti per lo sviluppo del mercato unico europeo, accrescendone la sua competitività a livello globale. Invero, una regolamentazione precisa e puntuale di siffatte complesse operazioni, effettuate, il più delle volte, al fine di realizzare al contempo sia una riorganizzazione aziendale sia il trasferimento della sede sociale in altro Paese membro, con conseguente mutamento della legge applicabile, ha consentito di trasporre legislativamente alcuni dei principi in materia già propugnati a livello giurisprudenziale. In tal senso, può dirsi che l’introduzione di una tale normativa dedicata si inserisce nel più ampio quadro della libertà di stabilimento riconosciuta alle società nell’Unione Europea e ne costituisce, quindi, una delle modalità di attuazione. La libertà di stabilimento, ad ogni modo, non deve ritenersi esaurita né nella possibilità di aprire agenzie, succursali o filiali in altro Stato Membro (c.d. libertà di stabilimento secondaria) né nel libero accesso alle attività autonome e al loro esercizio e nella costituzione e gestione di imprese in altro Stato membro (c.d. libertà di stabilimento primaria) ma, come espressamente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito anche “CGUE”) nella sentenza SEVIC, deve estendersi, altresì, al riconoscimento di operazioni di fusione transfrontaliera.