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Il consumatore deve essere posto nella condizione di comprendere in modo chiaro e inequivocabile quali siano le componenti (e la relativa entità economica) del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, sulla base del quale viene determinato il t.a.e.g. Tale indicatore correttamente tiene conto del premio di polizza, in quanto si tratta di somme che sono state comunque finanziate dall’intermediario.

(MDC)
Collegio di Milano
Decisione n. 4598
Anno: 2026
Pres. Tina
Est. Bartolomucci
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: conformitàfattispecie (d.lgs. n. 385/1993 artt. 121-125 bis)giurisprudenza comunitaria recenteimporto totale del creditoinclusione del premio assicurativotaeg effettivo