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Costituisce consolidato orientamento del Collegio quello secondo cui la sussistenza del potere di ius dicere dell’ACF si determina in ossequio al principio della “perpetuatio iurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., ossia avendo riguardo alla “legge vigente” e allo “stato di fatto esistente al momento della domanda”, risultando irrilevanti le situazioni preesistenti e successive al ricorso, non più sussistenti al momento della sua presentazione.In linea con tale orientamento, l’ACF ha ritenuto sussistente la propria competenza a decidere le controversie relative a violazioni delle regole di condotta da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding disciplinate dal Regolamento (UE) 2020/1503 quando, alla data di presentazione del ricorso, il soggetto destinatario dello stesso risulti autorizzato ai sensi del predetto Regolamento, ancorché l’attività oggetto di contestazione si collochi nel periodo precedente all’autorizzazione.

La controversia sottoposta all’attenzione del Collegio ha riguardato l’accertamento della responsabilità di un  gestore di una piattaforma di servizi di lendingbased crowdfunding – attività consistente nell’agevolazione, tramite una piattaforma, della concessione da parte di privati di prestiti a favore di soggetti che richiedono fondi per uso personale o per finanziare propri progetti – che, a partire dal 10 novembre 2023, data di entrata in vigore del citato Regolamento UE, al pari dei prestatori di servizi di equity crowdfunding, sono tenuti ad osservarne la disciplina e debbono essere autorizzati dalla Consob.

Quando la vicenda contestata si colloca nel periodo precedente l’applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503, le disposizioni di quest’ultimo – in base alla regola del tempus regit actum – non possono trovare applicazione ai prestatori di servizi di lending, con la conseguenza che non è configurabile alcun inadempimento da parte loro rispetto a regole in materia di crowdfunding che, in quel momento, non erano tenuti ad osservare.

Decisione n. 8231
(ID Ricorso: 11597)
Data: 30 Ottobre 2025
Voci secondarie: applicabilità della disciplina in materia di crowdfundingcompetenza ACFcrowdfundinglending-based crowdfundingperpetuatio iurisdictionis