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In una peculiare fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Arbitro, il ricorrente lamentava di aver subìto un danno in quanto l’intermediario, eccedendo nelle tutele fornitegli, aveva rifiutato l’esecuzione di un ordine di acquisto – impartito autonomamente di sua iniziativa –perché ritenuto inadeguato e in conflitto di interessi in quanto concernente azioni emesse dallo stesso intermediario. Quest’ultimo, in effetti, aveva agito in conformità delle condizioni generali regolanti il contratto per la prestazione dei servizi e della attività di investimento che prevedevano che l’esito negativo della valutazione di adeguatezza fosse “bloccante” anche qualora il cliente avesse richiesto, di propria iniziativa e senza avvalersi del servizio di consulenza, di effettuare operazioni di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti finanziari per cui l’intermediario versava in una situazione di conflitto di interessi.

Deve ritenersi legittimo il comportamento dell’intermediario che adotta presidi – ulteriori rispetto a quelli prescritti normativamente – che, elevando il livello delle tutele, realizzano la finalità di proteggere la clientela retail da investimenti potenzialmente dannosi, soprattutto nel caso di operazioni incompatibili con il profilo di rischio del cliente e, per giunta, in conflitto di interessi, a condizione, però, che tali presidi siano previsti dalle condizioni generali di contratto regolarmente sottoscritte e accettate dal cliente.

Decisione n. 8236
(ID Ricorso: 11862)
Data: 30 Ottobre 2025
Voci secondarie: adeguatezza “bloccante” anche per operazioni ad iniziativa di partelegittime se previste contrattualmentemaggiori tutele per l’investitore