Per quanto concerne le controversie aventi ad oggetto investimenti sottoscritti a favore di un Trust, l’unico soggetto legittimato a presentare validamente ricorso davanti all’ACF è il Trustee. In coerenza con gli orientamenti della Cassazione (ex multis, Cass. n. 1862 del 20 gennaio 2022) che ha affermato che il Trust è un soggetto privo di personalità giuridica, configurandosi come un insieme di beni e rapporti giuridici, è infatti solo il Trustee ad avere capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni conferiti in Trust.