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Lotta al riciclaggio: un cambio di paradigma

Come cambia la normativa europea per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La necessità di registri nazionali sui "titolari effettivi" e il superamento del "beneficiario"

Claudio Cacciamani e Marco Rosi
Cacciamani-Claudio
Marco-Rosi

È noto che la normativa europea relativa al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo (“AML/CTF”) sta subendo una sostanziale innovazione, tesa a creare un sistema più efficace, coerente e centralizzato, per affrontare le sfide poste dai nuovi strumenti tecnologici. Tale innovazione però richiede urgentemente una chiara ridefinizione dei c.d. “titolari effettivi”, la cui modifica può avere impatti rilevanti sui criteri e sui controlli, influenzandone la natura e l’ampiezza.

Il termine titolare effettivo compare per la prima volta nella Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (“III Direttiva AML”), che introduce l’obbligo di identificare il titolare effettivo e ne fornisce una definizione, recepita in Italia col Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (“Decreto AML”).

Con Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90, si ha un’ulteriore modifica di tale definizione che riprende il solo concetto di interesse e non più di proprietà e controllo. Con tale modifica il Legislatore italiano incentra la definizione più sul concetto di provenienza dei fondi che sulla proprietà e controllo del cliente, delineando scelta circa la sostanzialità del concetto di titolare effettivo.

Sembra pertanto che prima dell’introduzione del nuovo corpus normativo AML/CTF, la definizione riportata prima dalla III e poi dalla IV Direttiva AML permettesse agli Stati membri di scegliere, nei rispettivi recepimenti nazionali, se la definizione dovesse vertere sul concetto di proprietà e controllo del cliente ovvero su quello di beneficio finale dell’operazione o attività.

Con il nuovo corpus normativo, coerentemente con i principi di omogeneità, centralizzazione ed efficienza, viene modificata nuovamente la definizione e viene introdotto il Regolamento (UE) 2024/1624, direttamente applicabile in tutti gli stati membri. In questa riformulazione viene meno il concetto di interesse dell’operazione o dell’attività e permane solamente il concetto di proprietà o controllo. La direzione è opposta rispetto a quella del Legislatore italiano.

Due elementi spiccano in tale nuova definizione: in primo luogo l’assenza della parola cliente. Il nuovo titolare effettivo, infatti, non è più il soggetto, diverso dal cliente, nell’interesse del quale l’operazione o il rapporto è instaurato, ma è solo il soggetto che, in ultima istanza, possieda o controlli un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine. Il secondo elemento è il concetto di possesso o controllo. Anche in questo caso si assiste a una sorta di scelta, quasi in dicotomia con il concetto di coesistenza fra partecipazione e controllo dell’assetto proprietario.

Le modifiche alla definizione del titolare effettivo possono essere riassunte in una più ristretta definizione di titolarità effettiva, ora circoscritta ai soli soggetti giuridici, strettamente legata all’impianto di controllo di cui si sta dotando l’UE. Infatti, se in precedenza ogni Paese membro risulta avere preso una decisione sulla base della definizione della III e IV Direttiva AML, con l’attuale definizione non sembra più concessa alcuna possibilità di scelta, anche grazie allo strumento utilizzato, cioè il regolamento delegato direttamente applicabile in tutti gli stati membri.

Tale scelta risulta coerente anche con la necessità di implementazione di registri centrali sulla titolarità effettiva (da istituirsi per ciascuno Stato membro), altrimenti inutilizzabili senza una sorta di “decriptazione” secondo la rispettiva normativa nazionale di riferimento.

Un ulteriore elemento di coerenza è il fatto che tali registri non prevedano la registrazione del beneficiario di un’operazione o attività, bensì del titolare effettivo del soggetto giuridico tenuto alla comunicazione al registro centrale. Il rischio che potrebbe configurarsi è la perdita di profondità delle analisi dei soggetti obbligati rispetto alle specifiche caratteristiche dell’operazione o delle attività, limitandole a una delle strutture societarie e relativi titolari via proprietà o controllo.

Anche i criteri identificativi seguono un similare percorso di affinamento, partendo dalla soglia del 25% “più un’azione” della III Direttiva AML e arrivando alla coesistenza tra “possesso” e “controllo”, l’introduzione del concetto di proprietà indiretta e il superamento dell’indicazione del solo strumento azionario della IV Direttiva AML. Concetti che però lasciavano ancora spazio a diverse interpretazioni e disomogeneità fra gli stati membri.

Nel Decreto AML, infatti, possiamo notare tale lacuna interpretativa, nell’ambito del recepimento dei criteri identificavi definiti dalla IV Direttiva AML di cui al Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90: è assente il concetto di beneficio economico, presente solo quello di proprietà/controllo, a differenza della definizione di titolare effettivo fornita dal Decreto AML.

Con il nuovo corpus normativo il criterio generale, coerente con la definizione, è esplicitato nelle due forme definitive di titolarità: proprietà e controllo. A questo punto il dubbio lecito che può emergere è se ancora ci sia spazio per analisi sostanziali improntate alla ricerca del beneficiario. Ci rispondono gli artt. 52, 53, 54 e 62 del Regolamento (UE) 2024/1624 che, oltre a chiarire le modalità di calcolo della proprietà indiretta, ripropongono l’analisi sostanziale del beneficiario direttamente attraverso il concetto di partecipazione nella società, prevedendo la coesistenza di partecipazione e controllo nell’assetto proprietario e ponendo l’interesse beneficiario come elemento alla base della proprietà o del controllo. Così non risulta più necessario specificare tale concetto nella definizione di titolarità effettiva, in quanto questo risulta intrinsecamente legato alla motivazione che porta il rispettivo soggetto identificato ad acquisire la proprietà o il controllo .

Nella precedente formulazione la domanda che il soggetto obbligato si sarebbe dovuto porre è: quale e di chi è l’interesse a effettuare l’operazione o instaurare il rapporto?

Al contrario, nella nuova formulazione la domanda sembrerebbe: quale è l’interesse nel detenere la proprietà o il controllo del soggetto giuridico? In questa fattispecie, il cambio di paradigma appare ancora più evidente e delinea un nuovo approccio identificativo.

A livello applicativo, l’elemento dirimente non è la comprensione dei motivi specifici di una data operazione o rapporto, ma la conoscenza degli interessi all’interno degli assetti societari, delineando una mappatura dei titolari effettivi quanto più possibile univoca, omogenea e tracciabile nel tempo.

Le conseguenze del cambio di paradigma possono indurre a due visioni discordanti circa le scelte adottate. Da un lato, abbandonando la ricerca di quale e di chi è l’interesse di effettuare l’operazione o instaurare il rapporto, si potrebbe rischiare la perdita di profondità delle analisi, limitandole alle strutture societarie e dei relativi titolari via proprietà e controllo e una potenziale rigidità del sistema dato dalla standardizzazione, con una conseguente opportunità di sfruttare il sistema finanziario per il riciclaggio mediante schemi di investimento o di strutture societarie innovative.

D’altro canto, l’omogeneità e la confrontabilità nelle informazioni e nei controlli svolti dai soggetti obbligati può portare all’effettiva possibilità di mappare tutti i titolari effettivi dei soggetti giuridici aventi sede ovvero operanti nell’Unione Europea. Soprattutto in relazione all’implementazione da parte delle Autorità di sistemi di intelligenza artificiale per la gestione dei dati. Grazie a una mappatura omogenea e con regole di identificazione univoche, l’analisi delle anomalie potrebbe potenzialmente velocizzare i processi di affinamento degli strumenti di vigilanza (compresa la normativa stessa) e l’individuazione degli schemi anomali. 

Nell’attuale contesto globale è evidente la necessità di centralizzare e armonizzare la normativa europea. Si ritiene che l’evoluzione descritta miri all’obbiettivo comune europeo di costituire un polo di certezza giuridica e trasparenza che possa, o si spera possa, generare un argine a tendenze sempre maggiormente simil-liberiste che tendono in realtà ad accentrare il potere economico, avvantaggiando i monopoli a scapito della concorrenza. Oltre a garantire una qualità e una resilienza dei mercati europei che possa, come già avvenuto per le crisi finanziarie recenti, mantenere saldo il nostro sistema finanziario, portandolo sempre di più verso un’integrazione di valori e metodi che possa essere un esempio virtuoso, di ispirazione per il resto del mondo.

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