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Proporzionalità e semplificazione: una svolta necessaria per le banche piccole e non complesse

Le nuove raccomandazioni della Bce in materia di semplificazione e proporzionalità per le banche di minori dimensioni ha una valenza particolare per il sistema delle banche popolari e cooperative italiane. Con benefici per i territori che esse servono

Giuseppe De Lucia Lumeno
De-Lucia-Lumeno

«Le 17 Raccomandazioni formulate sulla semplificazione del quadro europeo di regolamentazione prudenziale, vigilanza e segnalazione, approvate dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, sono molto interessanti e promettenti, perché sono evidentemente volte a rimuovere gli ostacoli alla competitività delle banche dell’area dell’euro, che impongono loro un onere eccessivo con il rischio di ostacolare la capacità delle banche di minori dimensioni di fornire servizi all’economia reale e contribuire in tal modo alla coesione sociale». Con queste parole J. Kusenberg aveva commentato, a dicembre dello scorso anno, l’approvazione delle Raccomandazioni da parte della Banca Centrale Europea. In particolare, secondo il parlamentare olandese, la proposta di introdurre un regime prudenziale significativamente semplificato per le banche di minori dimensioni da parte della BCE, segna un importante passo in avanti nel realizzare in modo strutturale i principi di proporzionalità e di adeguatezza nell’ambito dell’Unione bancaria.

Il provvedimento è passato un po’ troppo in sordina, ma visto l’importanza che ricopre è bene tornarci. «Particolarmente interessante — aveva dichiarato ancora Kusenberg — appare, tra le altre, la raccomandazione n. 3 in materia di semplificazione e proporzionalità per le banche definite piccole e non complesse (secondo la definizione del CRR)». Tale punto propone di ampliare in modo prudente il grado di proporzionalità nell’Unione europea nell’ambito dell’attuale regime delle banche piccole e non complesse (Small and non Complex Institutions–SNCI), anche estendendo il perimetro delle piccole banche ammissibili attraverso un innalzamento dell’attuale soglia di 5 miliardi di euro previsto dal regime per SNCI, nonché allargando l’ambito di applicazione delle norme semplificate.

Queste proposte di semplificazione scaturiscono anche dalla constatazione, da parte delle Autorità, che gli standard del Comitato di Basilea sono stati concepiti per le banche attive a livello internazionale, ma che l’Ue ha deciso di applicarli a tutti gli istituti nel tentativo di raggiungere un quadro normativo unificato. Ciò ha però dato origine a un’eccessiva complessità. Le norme dovrebbero consentire alle banche più piccole di trarre vantaggio da un approccio che garantisca un migliore equilibrio tra stabilità — che deve essere costantemente perseguita — e oneri normativi non necessari, anche in linea con quanto realizzato o in fase di realizzazione in altre giurisdizioni come quelle di Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti.

Il principio di proporzionalità non è una concessione alla leggerezza vigilanza: è al contrario un requisito di razionalità regolatoria. Un istituto con un totale dell’attivo inferiore ai cinque miliardi di euro, operante prevalentemente a livello locale e con un modello di business privo di esposizioni transfrontaliere significative, non può essere assoggettato alle stesse regole di segnalazione, di governance e di misurazione del rischio di un grande gruppo bancario internazionale. L’equiparazione formale tra realtà profondamente diverse non produce maggiore sicurezza del sistema: produce soltanto un onere sproporzionato, che drena risorse umane e finanziarie sottraendole all’attività creditizia vera e propria.

Per il sistema delle banche popolari e cooperative italiane, questa prospettiva ha una valenza del tutto particolare. Si tratta di istituti che, per vocazione statutaria e radicamento territoriale, destinano la propria attività al sostegno delle famiglie, delle piccole imprese e delle economie locali. Sono banche che conoscono i propri clienti, che valutano il merito di credito con strumenti relazionali oltre che quantitativi, e che svolgono una funzione insostituibile di intermediazione in quei contesti — spesso periferici o a bassa densità bancaria — dove le grandi banche nazionali e internazionali sono assenti o insufficientemente presenti. Gravare questi istituti di obblighi di segnalazione e di compliance pensati per ben altri profili di rischio significa indebolire la loro capacità di servire l’economia reale.

Le Raccomandazioni della BCE vanno dunque accolte con favore, ma anche monitorate attentamente nella fase attuativa. La semplificazione normativa è un obiettivo condivisibile soltanto se si traduce in una riduzione effettiva degli oneri e non in un mero riordino terminologico. Occorre che il legislatore europeo e le autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali si impegnino a definire con chiarezza i criteri di identificazione delle SNCI, ad alzare la soglia dimensionale in modo coerente con l’evoluzione del mercato, e ad adottare un corpus di regole semplificate che sia davvero proporzionato al profilo di rischio degli istituti cui si rivolge. Solo così la riforma potrà tradursi in un beneficio concreto per le banche di minori dimensioni e, attraverso di esse, per l’economia dei territori che esse servono.

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