new

Nel caso di operatività on line, ferma restando la possibilità per gli intermediari di strutturare altre procedure che possano essere considerate equipollenti al canale fisico tradizionale, sono da considerarsi modalità equivalenti alla consegna materiale della documentazione informativa, e tali da far ritenere pienamente comprovato l’adeguato assolvimento da parte dell’intermediario dei relativi obblighi, i sistemi in cui: a) la visualizzazione della scheda prodotto rappresenta un passaggio obbligato per poter disporre l’investimento, richiedendosi la presa visione e accettazione della stessa per poter impartire l’ordine di acquisto; b) tutte le informazioni di dettaglio rilevanti sono inserite direttamente nella pagina dove si trova il comando per impartire l’ordine di acquisto; c) è previsto un link che permette di scaricare il documento ma, in questo caso, con contestuale implementazione di una funzionalità bloccante, che renda cioè possibile impartire l’ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e dichiarazione di aver preso visione della documentazione informativa (ex multis, n. 4358 del 18 ottobre 2021, n. 4386 del 20 ottobre 2021, n. 4438 del 26 ottobre 2021, n. 4827 del 21 dicembre 2021, n. 4997 del 21 gennaio 2022, n. 5242 del 30 marzo 2022, n. 6599 dell’8 giugno 2023, n. 6842 del 25 settembre 2023 e n. 7049 del 6 dicembre 2023).

Decisione n. 7333
(ID Ricorso: 10216)
Data: 6 Maggio 2024
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: modalità equivalente alla consegna materialeoperatività on linepassaggi “bloccanti”prova dell’effettività del sistema e del contenuto delle informazioni