Nell’ambito del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, funzionalmente collegato ai servizi di investimento esecutivi, l’intermediario ha il dovere di informare il depositante delle vicende che interessano la struttura finanziaria dell’emittente i titoli oggetto di deposito e che implicano operazioni aventi ad oggetto questi ultimi, come ad esempio nel caso di aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto o di scambio, bail-in, ristrutturazione del debito e default dell’emittente, nonché delisting (cfr., Decisioni ACF n. 116 del 21 novembre 2017, n. 3815 del 1° giugno 2021, n. 4966 del 18 gennaio 2022, nn. 6570 e 6571 del 30 maggio 2023; v. anche Comunicazioni Consob n. 11085708 del 20 ottobre 2011 e n. 0090430 del 24 novembre 2015).
L’Arbitro, usando doverosa cautela nell’affermare la sussistenza di obblighi generalizzati di informazione c.d. continuativa, con oneri per gli intermediari e con il serio e denegato rischio che i costi di tale informativa siano alla fine addossati sugli investitori, ha affermato che un’operazione di delisting integra, in sé, una “modifica rilevante” delle informazioni fornite all’investitore in fase pre-contrattuale, che non possono, dunque, non essere comunicate al cliente dall’Intermediario in tempo utile, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del Regolamento Delegato UE 2017/565. Si tratta, infatti, di informazione che può incidere in modo apprezzabile sulle scelte di investimento/disinvestimento della clientela. L’Arbitro ha ritenuto di precisare che altro, invece, è l’obbligo informativo post contrattuale, che non può trovare applicazione nel caso in esame (dove i servizi prestati erano quelli di ricezione e trasmissione ordini e di custodia e amministrazione di strumenti finanziari), relativo all’obbligo di monitoraggio continuativo sul titolo, che compete all’impresa di investimento nell’ambito della prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli.