In base all’orientamento consolidato dell’Arbitro, sulla società di gestione gravano gli obblighi di rendicontazione e di informativa circa l’andamento dei fondi mentre, per le contestazioni relative alla violazione delle regole di condotta nella fase genetica dell’investimento (obblighi informativi pre-contrattuali e test di adeguatezza), la soluzione deve essere opposta, nel senso che l’adempimento degli obblighi di condotta nella fase genetica del rapporto di investimento compete al distributore del fondo e non alla società prodotto. Ne discende che, in presenza di un soggetto collocatore diverso dal gestore, è sul distributore che gravano gli obblighi informativi e l’adempimento delle regole di condotta prodromiche alla sottoscrizione delle quote e, quindi, anche le verifiche di adeguatezza dell’investimento. Nel caso di specie, è, dunque, esclusa la legittimazione dell’intermediario convenuto in quanto gli obblighi informativi gravano ex lege sull’intermediario collocatore e su quello che presta consulenza e non sulla SGR. Né può applicarsi, in casi come quello in questione, l’art. 1228 cod. civ., ai sensi del quale “(…) il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”,in quantol’obbligazione di informare l’investitore nel momento genetico dell’investimento sulle caratteristiche finanziarie dell’operazione e di effettuare il controllo di adeguatezza compete ex lege al collocatore/consulente e non integra, quindi, una obbligazione propria della società di gestione. Tanto più che, nel caso di specie, l’attività di commercializzazione delle quote del fondo non è stata oggetto di esternalizzazione, essendo stata svolta dal distributore sulla base di una convenzione di collocamento con il gestore del fondo. Ne consegue che non può trovare applicazione l’art. 1228 c.c. che si riferisce e si applica alle “obbligazioni proprie” del debitore (nel caso di specie, la società di gestione). Diversamente si arriverebbe al risultato di ammettere la legittimazione passiva di ogni gestore di fondi in tutte le ipotesi in cui il collocatore abbia violato gli obblighi di comportamento nella fase precontrattuale.