In riferimento al servizio di gestione di portafogli, l’Arbitro ha avuto modo di precisare che, pur non essendo sindacabili le valutazioni effettuate dal gestore nell’esercizio del proprio potere discrezionale, sulla tempistica, sull’opportunità e sulla convenienza degli investimenti e dei disinvestimenti, coerentemente con la lettera e lo spirito della normativa di riferimento nonché con la natura di obbligazione di mezzi (e non di risultato) gravante sul medesimo, può, invece, essere oggetto di esame l’eventuale rispetto del dovere di addivenire alle proprie scelte di investimento/disinvestimento attraverso un predeterminato e rigoroso processo decisionale che garantisca coerenza, completezza di analisi, compiuta motivazione delle stesse e adeguata considerazione degli interessi dei partecipanti al fondo, oltre che il rispetto del regolamento del fondo stesso. Il concreto atteggiarsi del processo di investimento/disinvestimento riveste, infatti, un ruolo centrale ai fini della corretta prestazione del servizio gestorio: affinché il comportamento della società di gestione possa considerarsi improntato ai prescritti canoni di diligenza e correttezza comportamentale è, dunque, necessario, alla luce delle previsioni normative di riferimento, che il complessivo processo decisionale venga in concreto declinato in modo da consentire, ex ante, di indirizzare l’attività gestoria e, ex post, di controllarne i risultati (ex multis, decisione n. 6058 del 10 novembre 2022).

Decisione n. 6572
(ID Ricorso: 8620)
Data: 7 Giugno 2023
Voce principale: servizio di gestione di portafogli
Voci secondarie: controllo ex post dei risultatiindirizzo ex ante dell’attività gestoriainsindacabilità delle scelte gestorieprocesso decisionalesindacabilità della correttezza