Grava sull’intermediario l’obbligo di segnalare tempestivamente al depositante l’imminente delisting del titolo. Infatti, da una parte, l’art. art. 21 del TUF prevede che gli Intermediari devono “operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati” e, dall’altro, l’art. 1838 c.c., nel disciplinare il servizio di deposito e custodia titoli, prevede specifici obblighi informativi e di attivazione in capo al depositario nel caso i titoli detenuti siano oggetto di un aumento di capitale. Valorizzando la ratio delle predette previsioni, che è quella di attribuire all’intermediario una funzione di filtro nell’interesse del risparmiatore per permettere a quest’ultimo di venire a conoscenza delle informazioni in grado di incidere sulle sue scelte d’investimento, il Collegio ha già avuto modo di evidenziare che “non è revocabile in dubbio che il preannunciato delisting rappresentasse una informazione rientrante nel novero di quelle che l’Intermediario non poteva astenersi dal comunicare con tempestività al cliente, trattandosi all’evidenza di una notizia con rilevantissime implicazioni sulle scelte dei depositanti i titoli in termini di investimento/disinvestimento, e non potendosi invocare come esimente la circostanza che la notizia era comunque altrimenti accessibile, giacché un simile argomento finisce per svuotare di qualsiasi senso il ruolo dell’Intermediario depositario” (Decisione n. 4875 del 3 gennaio 2022, conforme Decisione n. 3815 del 1° giugno 2021).

Decisione n. 6571
(ID Ricorso: 8484)
Data: 30 Maggio 2023
Voce principale: servizio di custodia e amministrazione di titoli
Voci secondarie: art. 1838 c.c.art. 21 TUFdelisting del titoloobbligo di comunicazione tempestiva