La validità dell’ordine condizionato al raggiungimento di una data soglia di prezzo deve essere intesa nel senso che esso rimane sui server dell’intermediario per il tempo indicato fino a quando la soglia selezionata non è raggiunta, ma non anche nel senso che, una volta che il parametro si concretizzi e l’ordine viene immesso sul mercato, l’intermediario debba continuare a conservare l’ordine sui propri server per risottometterlo, qualora esso sia stato rifiutato dal mercato. Una volta raggiunta la soglia impostata, gli ordini condizionati sono inviati dal sistema con il criterio “esegui e cancella”, il che comporta, allora, che gli ordini vengono comunque cancellati dalla piattaforma dell’intermediario in quanto da questi eseguiti, appunto nel senso di essere stati “portati al mercato”, anche ove poi gli stessi dovessero essere eventualmente rifiutati dal mercato di riferimento, sicché, in tali casi, spetta al cliente inserirli nuovamente per ottenerne una nuova trasmissione.

Decisione n. 5287
(ID Ricorso: 6245)
Data: 11 Aprile 2022
Voce principale: ricezione ed esecuzione di ordini
Voci secondarie: assenza dell’obbligo in capo all’intermediario di trasmettere nuovamente l’ordine al mercatoimmissione dell’ordine nel mercato da parte dell’intermediarioordine stop lossraggiungimento della soglia di prezzorifiuto dell’ordine