Non può ritenersi correttamente svolta la valutazione di non appropriatezza quando è formulata in modo estremamente generico, tale da farla apparire quale mera clausola di stile, ed è stata resa dall’intermediario all’interno dello stesso modulo con cui è stato disposto l’ordine di acquisto, così venendo privata della sua reale funzione di richiamo di attenzione dell’investitore. Nella scansione logica degli adempimenti il giudizio di non appropriatezza dovrebbe essere reso, invece, separatamente rispetto all’ordine di acquisto impartito dal cliente e ad esso, una volta espresso, dovrebbe poi fare seguito, dopo un lasso di tempo congruo per permettergli di assumere consapevolezza di tale valutazione negativa, la risottomissione al cliente di un nuovo modulo d’ordine con cui sollecitarlo a confermare, causa cognita, la disposizione.

Decisione n. 4903
(ID Ricorso: 7303)
Data: 10 Gennaio 2022
Voce principale: appropriatezza
Voci secondarie: funzione di richiamo dell’attenzione del clientemodalità procedurali di svolgimentovalutazione negativa