L’assenza, al tempo in cui l’investimento oggetto della lite è stato eseguito, di una norma imperativa che prescrivesse l’indicazione della natura subordinata del titolo non esime l’intermediario dall’obbligo di informare il cliente, ai sensi dell’art 21 del TUF, dell’esistenza della clausola di subordinazione e, in nessun caso, consente di descrivere uno strumento aventi tali caratteristiche come appartenente alla classe delle obbligazioni ordinarie.

È necessario che l’intermediario ponga il cliente nelle condizioni di intendere le reali caratteristiche dello strumento acquistato, a nulla rilevando l’esistenza di precedenti investimenti in strumenti aventi caratteristiche similari, poiché l’intermediario deve dimostrare di aver fornito informazioni in merito al titolo oggetto della specifica e concreta operazione di investimento.

Decisione n. 3998 e 3999
(ID Ricorso: 5993 e 5924)
Data: 20 Luglio 2021
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: caratteristiche della concreta operatività del clienteesatto adempimentoresponsabilità dell’Intermediario