approfondimenti/Mercato finanziario
Se il credito lo fanno gli assicuratori

Nuovi finanziamenti alle imprese potrebbero arrivare dalle compagnie di assicurazione. Tra limiti, esclusioni e richieste di autorizzazione. Così prevede una recente norma. Che mira a rilanciare la crescita. Ma non è detto che il settore sia pronto per un mestiere difficile.

Alessandra Protani

“Per rilanciare lo sviluppo economico è sempre più importante diversificare le fonti di finanziamento delle imprese”, la risposta a questo accorato monito, “lanciato” qualche mese fa dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco durante l’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana, oggi sembra essere contenuta nel Provvedimento n. 22 del 21 ottobre 2014 (di seguito: “Provvedimento”), in attuazione del “Decreto Competitività 2014” (d.l. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 116, di seguito: “Decreto Competitività”), che ha apportato delle modifiche alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (nel seguito semplicemente “Ivass”) ha introdotto importanti modifiche al Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011 (in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese assicurative) volte a consentire l’erogazione del credito da parte delle compagnie assicurative, così come già previsto in alcuni Paesi dell’Unione Europea (in species Francia e Germania).

Nell’ambito di questo nuovo impianto normativo, con il Provvedimento in esame l’Ivass ha previsto una serie di limiti e condizioni per il legittimo esercizio dell’attività in oggetto, fissando al contempo specifiche norme di carattere procedurale cui le assicurazioni saranno tenute a conformarsi per ottenere l’autorizzazione all’uopo necessaria.

In linea con quanto stabilito dal Decreto Competitività, il Provvedimento esclude dal panel dei potenziali beneficiari dei finanziamenti, concessi dalle assicurazioni, sia le microimprese – così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/Ce, cioè imprese il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro – sia le persone fisiche. Inoltre, non sono ammissibili investimenti in finanziamenti deteriorati o concessi in favore di soggetti cui l’impresa erogatrice sia legata in virtù di un rapporto di controllo o partecipazione ed è altresì previsto un limite di natura quantitativa: l’attività di erogazione del credito è consentita fino a un valore massimo del 5% delle riserve tecniche, innalzabile, previa specifica autorizzazione, sino all’8%.

Dal punto di vista procedurale, invece, il Provvedimento, ribadendo, come già statuito in sede di conversione in legge del Decreto Competitività, che i destinatari dei finanziamenti non necessariamente dovranno essere individuati con l’ausilio di una banca o di un intermediario, prevede che l’assicurazione dovrà in primis provvedere alla redazione di uno specifico piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

  • la descrizione delle modalità in cui i finanziamenti diretti contribuiscono alla determinazione della politica strategica degli investimenti, nel rispetto dei principi generali in materia di investimenti;
  • la struttura organizzativa e gestionale realizzata all’interno dell’impresa di assicurazione per l’avvio ed il monitoraggio nel tempo dell’attività di finanziamento e delle relative esposizioni, ivi inclusa la struttura informativa a supporto della gestione dei dati ed informazioni sull’attività;
  • i criteri per la selezione di coloro che richiedono i finanziamenti diretti, per la concessione e gestione dei finanziamenti diretti nonché le modalità e la periodicità della revisione di tali criteri alla luce dell’andamento dell’attività.

Una volta redatto, il Piano di attività deve essere sottoposto all’Ivass ai fini del rilascio dell’autorizzazione. La valutazione avviene secondo i criteri fissati dal Provvedimento e, entro 90 giorni, l’Ivass dispone l’autorizzazione o il rigetto. L’Autorità può, altresì, chiedere all’impresa di operare modifiche al Piano: in tale circostanza, questo dovrà essere debitamente integrato e nuovamente inoltrato all’Ivass; il termine di 90 giorni nel frattempo è sospeso.

È previsto, inoltre, un regime di silenzio-assenso. In assenza di diniego da parte dell’Ivass nel termine di 90 giorni, l’autorizzazione si intende come concessa.

Ottenuta l’autorizzazione, il Piano deve formare oggetto di specifica approvazione da parte dell’organo amministrativo dell’impresa di assicurazione. Solo dopo aver ottenuto questa ulteriore approvazione, l’assicurazione potrà finalmente dare inizio all’attività di finanziamento. Non si può di certo negare che, nel nostro ordinamento, il finanziamento da parte delle assicurazioni rappresenti un “elemento normativo di assoluta novità” ma è anche vero che non è tutto oro quel che luccica, d’altro canto quello in esame è un tema che, come sostiene la dottrina (A. Zanelli, 2014), non può essere risolto dicendo: “anche le assicurazioni possono finanziare le imprese? Che bello! Una fonte di finanziamento in più…”. Infatti, come già anticipato, se, in origine, il testo del Decreto Competitività prevedeva che l’assicurazione dovesse essere affiancata da una banca sia nella fase iniziale della selezione del debitore sia nelle fasi successive, in sede di conversione in legge (come poi anche nel Provvedimento) il requisito della “collaborazione” assicurazione-banca è stato quasi completamente svuotato, poiché, come sostenuto dal Direttore della Banca d’Italia e Presidente dell’Ivass Salvatore Rossi, è prevalsa sulle preoccupazioni prudenziali l’ansia di far giungere all’economia nuovo credito da nuovi soggetti, col risultato che ora la banca potrebbe, al limite, rifilare all’assicurazione i crediti più deteriorati che ha e poi ritirarsi dalla partnership. Per evitare un simile risultato sarà necessario che le compagnie assicurative si attrezzino bene per valutare il merito di credito di un’impresa, come se fossero esse stesse le banche. Un compito di certo non facile dato che da sempre il loro mestiere consiste nel ricevere soldi dagli assicurati e coprire eventi luttuosi, nel garantire ai beneficiari una certa rendita oppure offrire un risarcimento o un indennizzo in caso di sinistro automobilistico e/o di altra natura. E’ evidente, quindi, che allo stato attuale non hanno le competenze necessarie. Il punto è che per erogare il credito ci vogliono professionalità adeguate. Perciò non è infondato il timore di chi sostiene che l’estensione alle assicurazioni della possibilità di concedere il credito alle imprese apra la strada ad arbitraggi regolamentari, anche perché, si ribadisce, attualmente le regole assicurative non trattano l’attività creditizia.

Se, davvero, si vuole far ripartire l’economia nel nostro Paese, non servono riforme “rivoluzionarie” ma è necessario che ognuno torni a far seriamente il proprio mestiere. Nel caso in esame, quindi, si deve investire sulla professionalità dei bancari: bisogna, in altri termini, potenziare il binomio bancario-piccolo e medio imprenditore. La banca deve porsi nei confronti del mondo imprenditoriale come un’istituzione aperta e disponibile al sostegno delle realtà aziendali, sia nello svolgimento della loro specifica attività, sia nella ricerca di innovazione in tema di prodotti, di processi e di infrastrutture. Le imprese, in questo periodo, non hanno bisogno di “specchi per le allodole” ma di una banca che venga incontro alle loro necessità ed incoraggi le nuove idee.

Quelli sin qui illustrati sono solo i principali problemi rilevati in via teorica, ora non resta che aspettare e vedere cosa accadrà in concreto se nei prossimi mesi le compagnie assicurative si faranno coinvolgere in questo nuovo business.