approfondimenti/regolazione
Ivass a bersaglio

L’Autorità pubblica l’atteso regolamento sui requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Con un testo che supera le criticità riscontrate nella fase di consultazione. Salvo qualche dubbio operativo.

Marco Tofanelli
Tofanelli

Un buon regolamento, quello dell’Ivass n. 6 del 2 dicembre 2014, sui requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi; il testo segue il documento di consultazione pubblicato nello scorso mese di gennaio e le modifiche apportate, di vario genere, superano sostanzialmente le criticità rilevate, garantendo realmente buona flessibilità organizzativa a fronte di costi di adeguamento variabili in funzione delle varie scelte operative. Si nota uno sforzo di adeguamento alle realtà operative, in una materia in cui l’aspetto tecnologico è rilevante; non è facile, considerata la distanza tra norma e prassi. Resta veramente poco da chiarire, un aspetto, su cui mi soffermerò.

Il regolamento incide sulle modalità di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti all’attività di intermediazione al di fuori e all’interno dei locali dell’intermediario, nonché degli addetti dei call center degli intermediari e delle imprese di assicurazione e limitatamente agli obblighi di aggiornamento professionale, delle persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del Rui. In sintesi, merita sicuramente rilevare che viene meno l’obbligo di effettuare in aula almeno la metà delle ore di formazione o di aggiornamento professionale. La formazione in aula è infatti ora espressamente equiparata alla formazione a distanza, cosicché il monte ore può essere coperto anche interamente attraverso corsi di formazione a distanza.

Più in particolare, il regolamento equipara all’aula la videoconferenza, il webinar e l’e-learning; il webinar (web-based seminar) è definito come “modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo” (in sostanza, una videoconferenza realizzata attraverso lo schermo del computer e che offre in più la possibilità di utilizzare e condividere materiale di studio ed uno spazio di lavoro virtuale).

I corsi effettuati con la modalità e-learning si “avvalgono” di piattaforme caratterizzate da elementi essenziali, garantiscono tracciabilità, effettività e interattività della Fad.

Un limite all’effettivo riconoscimento dell’equivalenza dei corsi e-learning ai corsi in aula era rappresentato dall’obbligo, previsto nel documento di consultazione, di effettuare in ogni caso in aula il test conclusivo di verifica delle conoscenze acquisite. Nella stesura finale del regolamento l’Ivass, riconoscendo la fondatezza dei vari rilievi formulati e riportati con i commenti in un chiaro documento sugli esiti della consultazione, ha limitato l’obbligo di effettuazione del test in aula ai soli corsi di formazione funzionali all’iscrizione al Rui. Pertanto, gli intermediari sono ora liberi di determinare le modalità più consone di effettuazione dei test conclusivi dei corsi di aggiornamento professionale.

Al riguardo, peraltro, il test dovrà essere svolto dallo stesso soggetto che ha erogato il relativo corso. Sorge qui il dubbio interpretativo: la norma recita che il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti; ancora, gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento su incarico degli intermediari o delle imprese consegnano agli stessi il programma del corso, i nominativi e i requisiti dei docenti, il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test, nonché il questionario somministrato. Le norme vanno lette con quella per la quale le imprese e gli intermediari impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi di soggetti formatori, i corsi di formazione o di aggiornamento professionale.

Dunque, se un intermediario si “avvalga” di un ente formatore, per tale intendendosi la delega all’erogazione, per l’aggiornamento on line, sorge il dubbio se il test di verifica debba essere svolto sulla piattaforma del delegato, nonostante il corso sia stato svolto sulla piattaforma del delegante, ovvero se sia compatibile svolgere il test sulla piattaforma del delegante, previa la coincidenza tra colui che “effettua i corsi e quello che organizza il test finale” (esiti della pubblica consultazione), ai fini della funzionalità atta “a garantire che i test siano coerenti con i corsi svolti”.

Un’interpretazione letterale sembra complessa, visto l’utilizzo promiscuo dei termini effettuare e organizzare, posto che l’effettuazione dovrebbe essere rimessa a chi svolge il corso e l’organizzazione a chi lo delega; ciò premesso, un’interpretazione sistematica porta a ritenere che, organizzato il corso delegandolo ad un ente formatore, se questo poi venga svolto sulla piattaforma del delegante, anche il test possa (debba) essere effettuato sulla medesima piattaforma, posto che la delega a svolgerlo comporti anche necessariamente la predisposizione dello stesso, con ciò garantendo che “i test siano coerenti con i corsi svolti”. Ma, obiettivamente non è chiaro e, dunque, opportuno sarebbe un chiarimento.

Per quanto riguarda poi le modalità di tenuta dei corsi in aula, è stato funzionalmente previsto, lungi la presenza di un numero massimo predeterminato, empirico e per definizione insoddisfacente, che i corsi in aula abbiano, tanto ai fini della formazione quanto ai fini dell’aggiornamento professionale “un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione”. Formulazione felice che realmente permette, all’intermediario che disponga di una rete di rilevanti dimensioni, di utilizzare la formazione in aula ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale nella materia assicurativa; resta giustamente fermo il limite massimo della durata giornaliera di otto ore.

La disciplina prevede anche disposizioni di carattere transitorio ben modulate.

In definitiva, si assiste ad un sostanziale innalzamento degli standard professionali e tecnici, insieme, tuttavia, alla concreta possibilità di modulare le scelte organizzative, garantendo la flessibilità utile al possibile contenimento dei costi.